Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30653 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17965/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

300, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SCOPANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DELL’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TREMITI 10, presso lo studio dell’avvocato

ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE

NARDIS;

– controricorrente –

e contro

SINSHINE S.R.L., P.D., P.O., P.G.,

P.L., eredi di PA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2635/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

1’1/06/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

Fatto

RILEVATO

1. che M.A. ricorreva alle Sezioni Unite della Corte con un unico motivo ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1 – cui resisteva il Comune dell’Aquila con controricorso – addebitando al Consiglio di Stato eccesso di potere laddove in riforma della sentenza del TAR aveva stabilito che l’art. 46 NTA che richiamava il D.M. 2 aprile 1968, artt. 2 e 7, consentisse l’edificazione di un lotto di terreno, previa demolizione di una costruzione abusiva “condonata” che sullo stesso insisteva, confinante con la sua proprietà;

2. che secondo il ricorrente, il Consiglio di Stato si sarebbe infatti con ciò sostituito all’amministrazione – che con l’art. 46 NTA avrebbe invece scelto di rendere inedificabili i terreni che come quello in discussione doveva considerarsi “libero” – in questo modo superando i limiti esterni alla propria giurisdizione;

3. che il Comune dell’Aquila ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il ricorso – come ha correttamente concluso la Procura Generale – è inammissibile atteso che il Consiglio di Stato ha semplicemente esercitato la propria giurisdizione, soltanto interpretando l’art. 46 NTA e D.M. 2 aprile 1968, artt. 2, 7, nel senso che gli stessi permettessero di edificare un terreno sul quale insisteva un immobile da demolirsi già oggetto di sanatoria;

2. che in effetti quello che si imputa al Consiglio di Stato è in realtà un error in iudicando consistente – in tesi – nella violazione dell’art. 46 e del D.M. cit. che secondo il ricorrente sarebbe stato invece da interpretarsi nel differente senso per cui a seguito della demolizione il lotto doveva ritenersi “libero” e quindi non edificabile;

3. che, tuttavia, l’errato esercizio della giurisdizione non può essere censurato fuori della stessa;

4. che deve pertanto ribadirsi il principio per cui “nell’ambito del sindacato sui limiti esterni della giurisdizione sono ricomprese le sole ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione, mentre non sono tali gli errores in iudicando o in procedendo” (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. sez. un. n. 24742 del 2016).

5. che le spese debbono perciò seguire la soccombenza ed essere liquidate soltanto a favore della parte costituita come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Comune le spese processuali, queste liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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