Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30652 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17646-2017 proposto da:

Z.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI DORIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2138/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 19/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

1. che Z.G.F. ricorreva alle Sezioni Unite di questa Corte contro l’ordinanza del Consiglio di Stato in epigrafe che ritenendo che “l’appello cautelare non appariva fornito di fumus, tenuto conto della sentenza di condanna definitiva” pronunciata dal giudice penale nei confronti del ricorrente – aveva confermato quella del TAR che aveva rigettato la domanda cautelare di sospensione del provvedimento del “Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza” con il quale era stata comminata la sanzione della “perdita del grado di Appuntato Scelto per rimozione”;

2. che a giudizio del ricorrente – che a riguardo formulava apposita eccezione di illegittimità costituzionale – anche i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo potevano essere impugnati davanti alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, per superamento dei limiti esterni della giurisdizione come nella concreta fattispecie si sarebbe verificato) causa l’eccesso di potere conseguente lo “sconfinamento nella sfera del merito riservato alla PA”;

3. che difatti secondo il ricorrente il Consiglio di Stato si era – senza alcuna autonoma valutazione di fatti e circostanze – soltanto adeguato al provvedimento del “Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza” che aveva giudicato la condanna penale preclusiva di ogni ulteriore scrutinio;

4. che il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso.

Considerato:

1. che il ricorso è inammissibile in via preliminare perchè nessun superamento dei limiti esterni alla giurisdizione può derivare da un provvedimento che come quello cautelare in parola – avente carattere pienamente strumentale – non ha deciso la controversia sulla legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione della “perdita del grado” (Cass. sez. un. n. 24247 del 2015; salva sempre la possibilità, qui non in discussione, di conversione del ricorso “in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, ove il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell’autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora pendente sul provvedimento amministrativo impugnato”, Cass. sez. un. n. 9151 del 2008);

2. che il divieto di ricorso alle Sezioni Unite, qui in discussione, non può essere sospettato di essere contrario alla Costituzione, atteso che è lo stesso art. 111 Cost., comma 8, a contenere la previsione;

3. che le spese debbono perciò seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero resistente le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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