Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30652 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30652 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA

(21(

sul ricorso 18041-2017 proposto da:
DARBOE MINTEH SUWARO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente Contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato avverso la sentenza n. 2495/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 14/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

Data pubblicazione: 20/12/2017

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 14/4/2017, la Corte d’appello di Roma
ha dichiarato inammissibile l’appello di Darboe Minteh
Suwaro, avverso il rigetto del ricorso da lui proposto contro il
diniego di riconoscimento della protezione internazionale. La

2011, art. 19, co 9, quale modificato dal D. Lgs. n. 142 del
2015, il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso e
non con atto di citazione, sicchè il gravame era tardivo,
perché depositato il 6.7.2016, oltre il termine di giorni trenta
dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il
30.5.2016. Darboe Minteh Suwaro ha proposto ricorso.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia
nella forma della motivazione semplificata.
2. Il primo motivo, con cui si censura la statuizione
d’inammissibilità dell’appello è fondato. Il D. Lgs. n. 150 del
2011, art. 19, co 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del
2015, art. 27 comma 1, lett. f) (entrato in vigore il
30/9/2015) dispone che: “9. Entro sei mesi dalla
presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base
degli elementi esistenti al momento della decisione, con
ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente
lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la
protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello
decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione
decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto
pronunciato dalla Corte d’Appello”.

Ric. 2017 n. 18041 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

Corte ha affermato che, alla stregua del D. Lgs. n. 150 del

3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella
norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in
oggetto e non specificamente la forma di introduzione del
giudizio di secondo grado, non vale a modificare
l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale

del

tribunale

di

rigetto

della

domanda

volta

al

riconoscimento della protezione internazionale, deve essere
introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la
tempestività del gravame va verificata calcolandone il
termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del 2017; n.
17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto, al fine
di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare
riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di
appello secondo il rito sommario di cognizione.
4.

Nella specie, applicando detto principio, deve

ritenersi la tempestività del gravame, visto che, a fronte
della comunicazione in via telematica della pronuncia del
Tribunale in data 30/5/2016, risulta la notifica dell’atto
d’appello con piego spedito a mezzo posta il 27/6/2016 e
ricevuto il successivo giorno 30. Va pertanto accolto il
ricorso, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla
Corte d’appello di Roma la quale, in diversa composizione
valuterà il merito del gravame erroneamente ritenuto
inammissibile (le censure avverso le statuizioni di primo
grado sono qui inammissibili), e provvederà a statuire anche
sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Roma in diversa composizione
Ric. 2017 n. 18041 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-

l’appello, proposto ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA