Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30651 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 30/12/2011), n.30651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1079-2010 proposto da:

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso il proprio studio,

rappresentato e difeso dall’avvocato IOSSA FRANCESCO PAOLO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA – Agente della riscossione per la Provincia di

Roma, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Riscossione SpA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avv. FABIO FRANCESCO FRANCO, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4, presso il proprio studio, rappresentato e difeso

dall’avv. IOSSA FRANCESCO PAOLO, giusta delega a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 50975/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

15.3.08, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI

Carmelo, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento su indicato, che, accogliendo la domanda proposta dal suo assistito e riconoscendogli le spese, ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione avanzata malgrado la dichiarazione di averle anticipate e di non aver riscosso l’onorario.

2. – La parte intimata EQUITALIA GERIT SPA resiste con contoricorso e propone ricorso incidentale. Parte ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile, così come il ricorso incidentale. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

4. Il ricorso principale è inammissibile alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che si condivide (Cass. Sezioni Unite n. 16037 del 2010), secondo il quale nel caso in questione il rimedio esperibile non è l’impugnazione ma la procedura di correzione di errore materiale.

5. – Il ricorso incidentale della Equitalia Gerit è tardivo perchè proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 (un anno e 46 giorni; data pubblicazione sentenza 17 novembre 2008, data del ricorso incidentale 3 febbraio 2010, un anno e 87 giorni).

6. Spese compensate per la reciproca soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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