Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30651 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14870/2017 proposto da:

UDINESE CALCIO S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso

lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANDREA FRANCHIN e LUCA DE PAULI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANGIACOMO MARTINUZZI e CLAUDIA MICELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2129/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 9/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

Fatto

RILEVATO

1. che la Udinese Calcio S.p.A. con diritto di superficie sull’impianto sportivo denominato “(OMISSIS)” – essenzialmente denunciando la violazione “dei limiti della giurisdizione amministrativa di legittimità per invasione e/o sconfinamento in quella ordinaria” – ricorreva a queste Sezioni Unite della Corte con due motivi avverso la sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe che confermando la decisione del TAR aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune di Udine all’installazione di “due insegne di esercizio sui frontali esterni delle curve nord e sud dello stadio recanti la scritta “(OMISSIS)” della superficie complessiva di poco più di mq. 65 ciascuna”.

2. che il Comune resisteva con controricorso ed entrambe le parti depositavano memorie.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo la ricorrente censurava il Consiglio di Stato per avere – in violazione dell’art. 111 Cost., comma 8, travalicato i limiti della giurisdizione assegnata avendo deciso in materia di diritti soggettivi discendenti dal “contratto inter partes del 29 ottobre 2013” erroneamente “qualificato come rapporto di concessione”;

2. che con il secondo motivo la ricorrente censurava il Consiglio di Stato per non avere – ancora in violazione dell’art. 111 Cost., comma 8 – sospeso il processo amministrativo “in attesa della definizione di quello civile” ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 79 e art. 295 c.p.c.;

3. che il ricorso è inammissibile atteso che nessun superamento dei limiti esterni alla giurisdizione si è verificato in quanto – mentre con il secondo motivo viene censurato un errore di attività del giudice pacificamente commesso nell’esercizio della giurisdizione amministrativa – con il primo motivo vengono addebitati al Consiglio di Stato semplicemente un paio di errores in iudicando, per aver erroneamente ritenuto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, applicabile alla concreta fattispecie e per aver erroneamente ritenuto che l’atto di costituzione del diritto di superficie fosse una concessione (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. sez. un. n. 2802 del 2018);

4. che le spese debbono perciò seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Comune resistente le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 a per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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