Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30651 del 25/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23033-2018 proposto da:
COOPERATIVA ABITCOOP SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO VATRANO
giusta procura in atti;
– controricorrente –
contro
Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio del Dott. GIANMARCO GREZ,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO ALTAVILLA;
– ricorrente-
Nonchè
AGORA 2000 SRL, D.I.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 14714/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti.
Fatto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza del 22 giugno 2018, la ricorrente, premette che con ordinanza di questa Corte n. 14714/2018 del 6 giugno 2018, era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 201/2016, disponendosi altresì la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Evidenzia tuttavia che alla condanna de qua non sia stata accompagnata anche la distrazione delle spese in favore del procuratore dell’allora controricorrente, sebbene l’istanza di distrazione fosse stata tempestivamente avanzata dagli avv. Pietro Varano e Giammaria Camici, quali difensori della resistente.
La richiesta è meritevole di accoglimento.
In primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c.. Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, giustifica quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 c.p.c., la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso come fatto dalla difesa dello Z.).
Deve pertanto essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dello Z. e motivata per la asserita mancata notifica del ricorso e del suo deposito nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..
Passando al merito, si deve a tal fine far richiamo a quanto ha statuito la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire da Cass. S.U. n. 16037/2010, ha chiarito che l’omessa distrazione è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale, escludendo quindi l’assoggettamento agli ordinari rimedi impugnatori (conf. da ultimo Cass. n. 12437/2017).
Per l’effetto va disposta la correzione della denunziata omissione, disponendosi, la distrazione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore degli avv. Varano e Camici.
Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 14714/2018, prevedendo che le spese di lite, come liquidate in dispositivo, siano distratte in favore degli avv. Pietro Vatrano e Giammaria Camici, dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019