Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30651 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30651 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5541-2017 R.G. proposto da:
SEGESTA SERVIZI AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE ( già
Manutencoop Servizi Ambientali S.P.A.) C.F./P.I.03616290379,
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
MANUTENCOOP Soc. Coop., in persona del Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore
MARINO MONTI, in proprio e nella qualità di capogruppo
mandataria del raggruppamento temporaneo d’impresa con le società
LUCENTE S.R.L. (oggi fallita) e Consorzio Formula Ambiente,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO
SPALLANZANI 22/A, presso lo studio degli avvocati ERMANNO
LA MARCA, e PATRIZIA USAI che unitamente la rappresentano e
difendono

– ricorrenti –

C

L)

Data pubblicazione: 20/12/2017

+ C T

contro
COMUNE DI SASSOFERRATO C.F./P.I.00172960429, in persona
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA Magliano Sabina n.24, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentato e difeso

– controricorrente contro
COMUNE ARCEVIA, COMUNE CASTELLEONE DI SUASA,
COMUNE GENGA, COMUNE MONSANO, COMUNE
SENIGALLIA, COMUNE DI TRECASTELLI, UNIONE DEI
COMUNI BELVEDERE OSTRENSE, MORRO D’ALBA E SAN
MARCELLO;

intimati

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 113/2017 del
TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO che ha
chiesto raccoglimento del ricorso, dichiarandosi la competenza del
Tribunale
delle imprese di Ancona.
FATTI DI CAUSA
La Segesta Servizi per l’Ambiente S.r.l. Unipersonale
(già Manutencoop Servizi Ambientali S.r.l.), in proprio e quale
mandataria dell’ATI costituita con la S.r.l. Lucente, poi fallita,
Ric. 2017 n. 05541 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI;

ed il Consorzio Formula Ambiente, premettendo di aver
stipulato in data 8.3.2007 l’appalto per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata,
servizio di pulizia ed igiene, col Consorzio intercomunale
Vallesina-Miso CIR 33, ha convenuto in giudizio i Comuni di

Senigallia, Caste! Colonna e Ripe (oggi Comune Trecastelli)
facenti parte di quel comprensorio nonché l’Unione dei Comuni
di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello, che
avevano aderito alla convenzione, chiedendo la condanna degli
Enti convenuti al pagamento del servizio che gli stessi si erano
impegnati a corrisponderle secondo le determinazioni del CIR,
ed il cui ammontare era stato determinato in esito ad un
giudizio arbitrale svoltosi tra essa ATI ed il CIR.
Con sentenza in data 20.1.2017, il Tribunale delle
Imprese di Ancona, in accoglimento della eccezione proposta
dai Comuni di Genga e Sassoferrato, ha dichiarato la propria
incompetenza a conoscere della domanda per essere la
controversia devoluta in arbitri, in base all’art. 22 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
La Società Segesta ha proposto istanza di regolamento
di competenza, deducendo: in principalità, la violazione degli
artt. 807 e 808 c.p.c., 1372 c.c. per inesistenza della clausola
compromissoria, che non era stata sottoscritta dai Comuni; in
subordine, la violazione dell’art. 819 ter, co 1, c.p.c. per essere
stata declinata la competenza anche rispetto ai Comuni che
non avevano tempestivamente eccepito la competenza
arbitrale.
Il Comune di Sassoferrato ha depositato controricorso.
Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e le parti
hanno depositato memoria.
Ric. 2017 n. 05541 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-

Arcevia, Castelleone di Suasa, Genga, Monsano, Sassoferrato,

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
motivazione in forma semplificata.
2. Il ricorso è fondato nella sua principalità.

questione di competenza, l’indagine sulla portata di una
clausola compromissoria rientra tra i poteri della Corte di
Cassazione, che, in tale materia, è giudice anche del fatto
(Cass. n. 19546 del 2015), sicchè l’eccezione d’inammissibilità
sollevata in tal senso dal Comune di Sassoferrato è infondata,
ed a monte risulta, comunque, mal posta in quanto la
ricorrente non contesta il significato attribuito dal Tribunale alla
clausola di cui all’art. 22 del CSA o l’ampiezza delle liti deferite
in arbitri, ma nega in radice che sia mai stata pattuita inter
partes siffatta clausola, per non averla sottoscritta né essa
Impresa né i Comuni. Il rilievo coglie nel segno: il Capitolato
Speciale d’Appalto, in cui la clausola è contenuta, costituisce,
infatti, un allegato al contratto (art. 39 allegato 3) che è
intervenuto solo tra l’Impresa odierna ricorrente, quale
mandataria dell’ATI, ed il Consorzio CIR 33.
4. Occorre, quindi, rilevare che il predetto Consorzio,
costituito in attuazione dell’art. 7 della L.R. Marche n. 28 del
1999 -abrogata con L.R. n. 24 del 2009, ma applicabile ratione
temporis-

secondo cui lo svolgimento dell’attività di

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati andava assicurata
dai Comuni attraverso Consorzi obbligatori costituiti ex lege n.
142 del 1990, è un soggetto di diritto distinto dai Comuni che
ne fanno parte, i quali, come si dà atto in seno all’art. 18 delle
premesse del contratto stipulato con la ricorrente, hanno in
precedenza deliberato : a) il trasferimento della titolarità del
Ric. 2017 n. 05541 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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3. Va premesso che, ai fini della risoluzione di una

servizio di raccolta e trasporto al Consorzio intercomunale
“Vallesina Misa”; b) l’assunzione dell’obbligo di corrispondere
l’importo determinato dal Consorzio obbligatorio come
corrispettivo del servizio direttamente all’Impresa appaltatrice;
c) l’approvazione del contratto di servizio, nonché del

5. Sotto altro profilo, va evidenziato che, ai sensi dell’art.
808 c.p.c., la previsione della devoluzione agli arbitri delle
controversie scaturenti dall’interpretazione o dall’esecuzione di
un

contratto

deve

avvenire

tramite

una

clausola

compromissoria redatta in forma scritta ad substantiam, il che
nella specie non è avvenuto: il contratto, il cui allegato CSA
contiene la clausola, com’è pacifico, non è stato sottoscritto
dagli Enti consorziati, i quali non possono giovarsi dell’impegno
assunto dall’ATI in seno al contratto intera/los.
6.

Nè in riferimento alle posizioni dei Comuni di

Sassoferrato e Genga, che, nel costituirsi in giudizio, hanno
eccepito la sussistenza della clausola compromissoria, ed
hanno affermato il rispetto della forma scritta per essere
sufficiente la sottoscrizione dell’ATI, può trovare applicazione il
principio (cfr. Cass. n. 12711 del 2014; n. 22223 del 2006; n.
8983 del 2003) secondo cui la produzione in giudizio della
scrittura negoziale, ad opera della parte che intende
avvalersene contro colui che l’abbia sottoscritta vale quale
equipollente della sottoscrizione, essendo stato chiarito che per
la formazione giudiziale del consenso nei contratti a forma
scritta, in mancanza di sottoscrizione di una delle parti, non
solo si richiede che la parte non firmataria produca in giudizio il
documento, ma è necessario che la produzione avvenga al fine
di invocare l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla
scrittura. E, nella specie, ciò non è ravvisabile, in quanto i
P.c. 2017 n. 05541 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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corrispettivo di competenza.

predetti Enti hanno mantenuto al riguardo un atteggiamento
del tutto equivoco, in quanto, a fronte dell’invocazione della
clausola compromissoria contenuta nel CSA allegato al
contratto, hanno negato (pag. 3 comparsa di costituzione) di
esser parte del contratto ed estranei rispetto alle controversie

come invocato dal controricorrente in seno alla memoria,
nell’ambito delle ipotesi di contratto a favore del terzo, in cui la
giurisprudenza (cfr. Cass. n. 13474 del 2000) ha riconosciuto
l’opponibilità della clausola compromissoria al terzo che abbia
dichiarato di voler profittare della stipulazione in suo favore:
nel contratto a favore di terzo, infatti, quest’ultimo deve
limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente
costituito e completamente operante, e non è concepibile che
da tale contratto siano, come nella specie, previste per il terzo
obbligazioni verso il promittente o diritti di credito che derivano
invece da una prestazione dovuta al promittente medesimo.
6. Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale
delle Imprese di Ancona, restando assorbita ogni altra
questione e le spese andranno regolate nell’ambito di quel
giudizio.
PQM
Dichiara la competenza del Tribunale delle Imprese di Ancona
cui rimette gli atti.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

nascenti dal contratto medesimo. 7. Tantomeno il caso ricade,

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