Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30650 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 30/12/2011), n.30650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26153-2008 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ARTIACO GIUSEPPE, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PRO-TEMPORE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 52551/07 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del

4.9.07, depositata l’11/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, P.A., impugna l’ordinanza del giudice di pace di Napoli del 4 settembre 2007, che dichiarava inammissibile, perchè tardivo (oltre 30 giorni) il suo ricorso in opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione notificata il 21 maggio 2007.

2. – Il giudice di pace rilevava col suo provvedimento che il ricorso era stato presentato in data 22 maggio 2007 (rectius 22 giugno 2007) avverso l’ordinanza ingiunzione notificata in data 21 maggio 2007, ritenendo, quindi, il ricorso tardivo perchè presentato oltre i 30 giorni dalla notifica.

3. – Il ricorrente osserva in fatto che il ricorso era stato presentato a mezzo servizio postale privato in data 20 giugno 2007 ed era pervenuto all’ufficio del giudice di pace il 22 giugno 2007.

Deduce, quindi, l’illegittimità dell’impugnata ordinanza per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e delle norme generali in tema di impugnazioni proposte tramite servizio postale, anche alla luce della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, che ha ritenuto la tempestività dell’opposizione, purchè la spedizione del plico avvenga nel termine di cui alla L. 689 del 1981, art. 22, comma 1.

4. – Resiste con controricorso la parte intimata, che rileva l’inammissibilità del ricorso, perchè formulato in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

6. – Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile, perchè formulato in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come eccepito dal controricorrente.

Il ricorso, infatti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del cit. D.Lgs.) prevede che nei casi previsti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4 l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenute il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l'”asse portante” della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie.

Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732;

SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Nel caso in esame, il quesito manca del tutto.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 (quattrocento/00) Euro per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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