Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30650 del 29/10/2021
Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 29/10/2021), n.30650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28126/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE
ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
SAN GENESIO IMMOBILIARE SPA, rappresentato e difeso dall’Avv.
Francesco Napolitano, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 9,
presso lo studio del medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 15/18/13 depositata il 18 novembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio
2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 15/18/13 depositata il 18 novembre 2013 che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa relativa all’impugnazione proposta dalla società San Genesio immobiliare spa dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro di atto di compravendita di terreni.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2; falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 448 del 2001, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Con memoria in data 9 gennaio 2018, la società contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio deducendo di aver formulato domanda di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e ha prodotto copia del modello di versamento relativo alla prima rata quantificata dall’Agenzia delle entrate.
Nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto nel termine del 31 luglio 2018, né alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia entro il termine del 31 dicembre 2018.
L’omessa presentazione di tale istanza determina, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, l’estinzione del processo.
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi
le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021