Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30650 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 27/11/2018), n.30650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14393/2017 proposto da:

IDROELETTRICA DEL CARPINO 2 S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentata

e difesa dagli avvocati ENRICO FOLLIERI e DOMENICO VITALE;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI, 36 presso la Delegazione Romana

della Regione stessa, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA

TERESA COLELLI;

MINISTERO DEI BENI, DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

e contro

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA

PUGLIA, COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5339/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 16/12/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.

Fatto

RILEVATO

1. che la Idroelettrica del Carpino 2 S.r.l. ricorreva avverso la sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe denunciando – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – il superamento dei limiti esterni alla giurisdizione;

2. che il Consiglio di Stato aveva in effetti respinto la sua domanda di risarcimento dei danni derivati dal ritardo – di circa sei anni – con il quale era intervenuta la Det. Dirigenziale n. 261 del 2013 della Regione Puglia che le aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un parco eolico;

2. che a giudizio della ricorrente il Consiglio di Stato avrebbe difatti con ciò rifiutato di esercitare la giurisdizione attribuitagli dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 bis – che prevede il “risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento” – per avere erroneamente statuito che la dichiarata legittimità del provvedimento di diniego impediva di riconoscere la richiesta di risarcimento, venendo con ciò a stabilire una sorta di inesistente “pregiudizialità amministrativa”;

3. che resistevano con controricorso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia e che venivano depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il ricorso è inammissibile – anche alla luce di Corte Cost. n. 6 del 2018 – perchè nella sostanza la censura si risolve in un semplice addebito di violazione di legge; e questo laddove, in particolare, la ricorrente ha sostenuto la violazione della cit. L. n. 241, art. 2 bis, per aver il Consiglio di Stato interpretato la disposizione nel senso che il risarcimento del danno discendente dal ritardo non poteva essere accordato attesa la legittimità del provvedimento;

2. che invece il sindacato che deve ritenersi permesso a queste Sezioni Unite della Corte può soltanto comprendere le ipotesi di difetto assoluto ovvero di difetto relativo di giurisdizione; e che tali non sono – per quanto qui direttamente interessa – gli errores in iudicando;

3. che – se fosse diversamente – si sottoporrebbe la decisione del giudice speciale al controllo delle Sezioni Unite in deroga ai principi costituzionali che continuano a separare i poteri delle differenti magistrature;

4. che deve essere pertanto ribadito il principio per cui il “rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra tra i motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto quando sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda” (Cass. sez. un. n. 13976 del 2017).

5. che le spese debbono perciò seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali a favore di ciascuno dei resistenti, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00 per compensi; oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge, a favore della Regione Puglia; oltre a spese prenotate a debito per il Ministero; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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