Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30650 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 25/11/2019), n.30650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8275-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI

19, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1116/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione positiva adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. A.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Brescia, che non aveva accolto nè le richieste di protezione internazionale nè il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale, in forza della sua adesione al partito (OMISSIS), sarebbe stato minacciato ed aggredito, con la necessità di abbandonare i luoghi di origine.

Secondo il giudice del gravame, il resoconto era ampiamente lacunoso, contraddittorio e non credibile, sotto una pluralità di profili, sicchè andavano respinte tutte le richieste di protezione (inclusa quella umanitaria), atteso che non era attendibile l’ipotizzata persecuzione politica considerato che la presenza dei propri parenti in Patria testimoniavano della permanenza dei legami con il proprio luogo d’origine.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. A.A. con due mezzi con i quali lamenta plurime violazioni di legge: a) il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; b) il TU, art. 5, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso, infatti, deve essere dichiarato inammissibile.

Le doglianze, infatti (costituite dal mancato esame dei documenti versati nella fase giudiziale (dei quali tuttavia s’ignora sia il loro contenuto e sia la loro decisività) e dall’irrilevante mantenimento dei contatti con i propri parenti in Patria), sia pure sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014) accompagnati dalla mancata allegazione di precise e decisive ragioni di fragilità non considerate dal giudice di merito, ai fini del riconoscimento del permesso umanitario.

Alla inammissibilità del ricorso segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, non avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, e l’addebito delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.100,00, oltre SPAD e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA