Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30650 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30650 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 21294-2016 proposto da:
CINO & PETRELLI DI CINO LORETA E PETRELLI COSIMO SAS,
in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli Avvocati

FRANCESCO LA GIOIA ed ANTONIA INGROSSO;
– ricorrente contro

FALLIMENTO

SME

SERVIZIO

MANUTENZIONE

ELETTROMECCANICA DI COLELLI FEDELE E C SAS E DEL
SOCIO, COLELLI FEDELE;
– intimati –

avverso il decreto 5/15 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato
il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brindisi, con decreto del 14 luglio 2016, ha
rigettato l’opposizione al passivo del Fallimento Sme Servizio

Data pubblicazione: 20/12/2017

Manutenzione Elettromeccanica, dal quale era stato escluso un
credito vantato da Cino e Petrelli di Cino Loreta & Petreli
Cosimo sas per la restituzione del corrispettivo pagato per
lavori che l’opponente assumeva non eseguiti dalla Sme o
tardivamente consegnati, in relazione a un contratto di appalto

della d’essa Sme. Secondo il Tribunale, l’opponente, che
assumeva la veste di attore nel giudizio, non aveva provato la
sussistenza del credito restitutorio.
La società Cino e Petrelli ha proposto ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo illustrato da una memoria; il Fallimento
Sme non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha denunciato la violazi,one degli artt. 1218 e
2697 c.c., per avere la sentenza impugnata posto a suo carico,
quale creditrice, l’onere di provare l’altrui inadempimento
contrattuale, mentre spettava alla debitrice Sme l’onere di
provare il fatto estintivo dell’obbligazione, cioè di avere
adempiuto esattamente al contratto.
Il ricorso è inammissibile sia perché non è rispettoso del
requisito di specificità di cui all’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c., non
precisandosi quali sarebbero i lavori non eseguiti dalla Sme e
quali i termini della consegna non rispettati, sia perché,
imputando al giudice di merito di avere posto a carico del
creditore l’onere di provare l’inadempimento contrattuale o
l’inesatto adempimento dell’altra parte, deduce la violazione di
un principio (espresso da Cass., s.u., n. 13533 del 2001)
inapplicabile in una fattispecie, come quella in esame, in cui il
creditore ha l’onere di dimostrare l’altrui inadempimento o
inesatto adempimento per ottenere la restituzione della sua
prestazione che assume indebitamente eseguita.
Ric. 2016 n. 21294 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-

di impiantistica presso un distributore di carburanti di proprietà

Il ricorso è quindi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Il Pre sente

Roma, 28 novembre 2017.

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