Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3065 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3065 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16192-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MALARA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA BORGO
PIO 160, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RIJLI SALVATORE giusta
procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 76/08/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE

Data pubblicazione: 11/02/2014

DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del 9/05/2011, depositata il
10/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 16192 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello dell’Agenzia del Territorio -appello
proposto contro la sentenza n.31/02/2005 della CTP di Reggio Calabria che aveva
già accolto il ricorso di Malara Giuseppe- ed ha così annullato l’avviso di
classamento con il quale l’Agenzia del Territorio —a seguito di denuncia di variazione
presentata a mezzo di DOCFA- aveva iscritto al NCEU l’unità immobiliare per cui è
causa, attribuendole la categoria A/2 e la classe 3 (anzicchè la classe 2 proposta dalla
parte contribuente) e la consistenza di vani 13 (anziché di vani 10,5).
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che doveva essere condiviso il
rilievo di parte appellata secondo cui l’atto di classamento impugnato avrebbe dovuto
essere annullato dal giudice di primo grado per difetto di motivazione (non avendo
l’Agenzia reso intelligibile la ragione dell’operato classamento). Appariva d’altronde
condivisibile l’argomento adoperato dal giudice di primo grado secondo cui “trattasi
di u.i.u. facente parte di un complesso immobiliare a più elevazioni fuori terra,
inserito in un contesto urbano di tipo economico, che non può, dunque, giustificare
l’attribuzione della classe stabilita dall’Ufficio”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (il primo centrato sulla
violazione dell’art.57 co.1 del D.Lgs. n.546/1992; il secondo centrato sulla violazione
dell’art.3 della legge n.241/1990, dell’art.7 della legge n.212/2000 e dei principi
generali in materia di motivazione degli atti catastali) la parte ricorrente si duole che

3

Osserva:

il giudice di appello abbia accolto il gravame della parte appellante in ragione di un
argomento di impugnazione non proposto in primo grado (la nullità dell’avviso per
difetto assoluto di motivazione) e perciò da considerarsi “nuovo” ai sensi della norma
dianzi menzionata; si duole poi che l’avviso in questione sia stato ritenuto privo di
motivazione, per quanto per il classamento delle unità immobiliari urbane sia

censuaria o a quelle similari di zona.
Nessuna delle due censure appare fondata (con riferimento al capo del provvedimento
nel quale viene attribuita all’immobile la classe 3), alla luce del fatto che la sentenza
di secondo grado contiene si un “obiter dictum” concernente il difetto assoluto di
motivazione del provvedimento di classificazione catastale, ma su di esso non è
fondata affatto, non almeno come ratio decidendi del capo della decisione relativo
all’attribuzione della classe. Il giudice di appello, infatti, ha fondato il proprio
concreto convincimento sull’argomento già valorizzato dal giudice di primo grado
(riguardo le concrete caratteristiche dell’immobile considerato), e per effetto del
quale l’immobile in questione è stato ritenuto classificabile alla stregua delle
indicazioni proposte dalla stessa parte contribuente.
La prima delle due censure appare invece fondata con riferimento al capo della
decisione a mezzo del quale (per implicito) è stato annullato il capo del
provvedimento nel quale è stata attribuita all’immobile la consistenza di vani 13
anzicchè quella di vani 10,5: ed infatti, non rinvenendosi nella motivazione della
pronuncia nessun altro argomento motivazionale, non in altro modo può concludersi
se non nel senso che il giudicante abbia fondato il proprio convincimento sul ritenuto
difetto motivazionale del provvedimento impositivo, con riferimento al quale la
censura accolta è stata (pacificamente) introdotta dalla parte appellata nel secondo
grado di giudizio per la prima volta.
Si propone perciò sin d’ora la cassazione della pronuncia impugnata con riferimento
al capo che ha annullato l’avviso di classamento nella parte relativa alla
determinazione della consistenza.

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richiesta la sola comparazione alle unità tipo e a quelle di riferimento della zona

Venendo ai successivi motivi (con riferimento al residuo capo della sentenza relativo
all’attribuzione della classe) con il terzo motivo (centrato sulla violazione dell’art.111
cost., art.132 cpc, 118 disp att. Cpc, degli art.1 e 36 nonché 2, 4, 53 e 54 del D.Lgs.
546/1992) la parte ricorrente si duole della inidonea motivazione della sentenza di
secondo grado per il pedissequo riferimento all’argomento valorizzato dal giudice di

Il motivo appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa giurisprudenza
di questa Corte:”Il riferimento, da parte del giudice d’appello, alla motivazione
adottata nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice
medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella
esposizione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le
censure contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza \
n. 835 del 05/02/1980; più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).
Nella specie di causa il giudicante dimostra di avere effettuato il riesame originale
della materia controversa perché —sia pure a mezzo della trascrizione delle medesime
parole utilizzate nella sentenza di primo grado- ha identificato la corretta ratio
decidendi riferendola puntualmente e conferentemente alla questione giudicata, così
dando mostra di conoscerne precisamente il fondamento.
Con il motivo quarto (centrato sul vizio di motivazione) la parte ricorrente lamenta il
difetto assoluto (o per motivazione apparente) della parte motiva della sentenza
impugnata, alla luce del fatto che non era stata data risposta alla censura di parte
appellante circa il fatto che il primo giudice non avesse tenuto conto delle condizioni
intrinseche ed estrinseche dell’immobile, quali invece erano state considerate dal
tecnico catastale in occasione del sopralluogo.
Il motivo appare in contrasto con il canone di necessaria autosufficienza del ricorso
per cassazione, non avendo fatto descrizione alcuna delle allegate “condizioni
dell’immobile”, in difetto di che alla Corte non è dato fare alcuna valutazione circa la
astratta rilevanza della prospettata censura di appello.

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primo grado.

Con il quinto motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.18, 19, 21, 24, 20,
16, 22, 23, 24 e 32 del D.Lgs.546/1992) la parte ricorrente si duole che il giudice di
appello non abbia tenuto conto che la parte contribuente aveva integrato i motivi di
impugnazione (ivi chiedendo anche la rideterminazione della consistenza
dell’immobile) solo con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell’art.32 del

predetto D.Lgs
Anche detto motivo va considerato inammissibile, non avendo la parte ricorrente
debitamente trascritto (in ossequio al canone di autosufficienza) i passi degli atti
difensivi di primo grado dai quali dovrebbe evincersi che la questione qui in esame
sarebbe stata indebitamente dedotta in giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza (relativamente all’accoglimento del ricorso in relazione ad uno
dei due capi della decisione), e per inammissibilità quanto al resto.
Roma, 10 aprile 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente a ciò che è precisato in motivazione.
Cassa la decisione impugnata relativamente a quanto accolto e rinvia alla CTR
Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

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D.Lgs.546/1992, e perciò al di fuori dei casi e dei tempi previsti dall’art.24 del

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