Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3065 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, per

legge domiciliato nella Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma in data 8

settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” E.P. ha proposto ricorso per cassazione il 24 settembre 2007 sulla base di sedici motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato l’8 settembre 2006 con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 750,00 – oltre spese per l’importo complessivo di Euro 800,00 più accessori – per l’eccessivo protrarsi di una causa di lavoro svoltasi in primo grado innanzi al Tribunale di Napoli per il riconoscimento dell’indennità di mobilità.

Il Ministero non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di un anno e mezzo, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di due anni e mezzo.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Il secondo motivo, attinente al calcolo della ragionevole durata del processo, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha motivatamente ritenuto di adottare lo standard CEDU di normale durata di un processo civile nel caso in esame, avuto riguardo al tipo di questioni in esso discusse, mentre il ricorrente prospetta una durata inferiore adducendo profili astratti e non pertinenti al decisimi.

Con il sesto motivo si deduce sotto diversi profili l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale. Il motivo appare manifestamente fondato, avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo. La modesta entità della posta in gioco consente di discostarsi ragionevolmente dai parametri minimi di liquidazione stabiliti dalla Cedu, ma soltanto previa comparazione con le condizioni economiche sociali del richiedente (Cass., Sez. 1^, 8 novembre 2005, n. 21597).

Non può essere seguita la censura – articolata con l’ottavo, il nono ed il decimo motivo – in ordine al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro o previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa di lavoro o previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).

Con il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anzichè al solo periodo di irragionevole durata. Il motivo appare manifestamente infondato, avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a, espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

L’esame dei restanti motivi, attinenti al quantum spese, resta assorbito”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, con la precisazione di seguito indicata;

che, infatti, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, va data continuità al principio recentemente affermato da Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2009, n. 16086, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Pertanto, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata”;

che, quindi, accolto, per quanto di ragione, il ricorso e cassato, in relazione alla censura accolta, il decreto impugnato, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio del giudizio presupposto in un anno e mezzo e determinato, in applicazione dello standard, minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 750,00 ad anno il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 1.150,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del soccombente Ministero della giustizia: quanto al giudizio di merito, per l’intero, e, quanto al giudizio di cassazione, nella misura di 1/2, essendo il ricorso accolto solo in parte, compensandosi per la restante parte, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa, il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a E.P. la somma di Euro 1.150,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali – nell’intero quanto al giudizio di merito e per 1/2 in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 830,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 450,00 per onorari ed Euro 280,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 300,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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