Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3065 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. III, 09/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 09/02/2021), n.3065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33827/2019 proposto da:

S.S.N.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNA MARIA GALIMBERTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1355/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA,

depositata il 23/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.S.N.H., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze di carattere persecutorio per ragioni di natura religiosa;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento S.S.N.H. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna che l’ha rigettato con ordinanza in data 12/5/2017;

tale ordinanza, appellata da S.S.N.H., è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 23/4/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto, tale da pregiudicare il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale; 2) della mancanza, in ogni caso, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.S.N.H. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, avendo l’odierno istante provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;

com’è noto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 326 c.p.c.);

nel caso di specie, a fronte della avvenuta notificazione della sentenza d’appello, secondo quanto espressamente riferito dall’odierno ricorrente, “a mezzo pec” in data 23/4/2019 (cfr. pag. 1 del ricorso), il ricorso risulta notificato solo in data 23/10/2019 (a mezzo pec) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., per la proposizione del ricorso per cassazione;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione intimata;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

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