Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3065 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3065 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28708-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE -ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
KAPXHIU ALEKSANDIR, titolare della P.I. 06004110729 – pizzeria
“Al Buongustaio”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BEVAGNA n.14, presso lo studio dell’avvocato DANTE DE
MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERFRANCESCO
MARASCIULO;

– controri corrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 1274/11/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 20/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
T\LkNZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 21 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Puglia accoglieva parzialmente l’appello proposto da
Kapxhiu Aleksander avverso la sentenza n. 414/22/14 della
Commissione tributaria provinciale di Bari che ne aveva respinto il
ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed
altro 2007. La CTR osservava in particolare che l’Ente impositore non
aveva assolto al proprio onere di provare la conoscenza/conoscibilità
da parte del contribuente della inesistenza soggettiva della fattura
oggetto della ripresa fiscale, mentre il contribuente stesso aveva
asseverato l’esistenza oggettiva delle prestazioni fatturate e pur solo in
parte gli avvenuti pagamenti delle medesime, sicchè appunto ne
accoglieva il ricorso solo parzialmente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha
depositato una memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione
dell’art. 19, 54, secondo comma, d.P.R. 633/1972, 2697, cod. civ.,
poiché la CTR ha affermato il mancato assolvimento dell’onere,
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Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

gravante

sull’Ente

impositore,

di

comprovare

la

conoscenza/conoscibilità del contribuente dell’esistenza di una frode
fiscale (nella specie, IVA) concretizzata con l’emissione di fatture per
operazioni,

soggettivamente,

inesistenti,

ancorchè

limitando

l’accoglimento del ricorso alla parte della fatturazione passiva della

sovvertendo/male applicando il principio generale codicistico evocato
in tema di onere probatorio, quale specificato per la detraibilità
dell’IVA dalla pure evocata disposizione del d.P.R. 633/1972.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema d’I.V.A., l’Amministrazione finanziaria, che
contesti la cd. “frode carosello”, deve provare, anche a mezzo di
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi
di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l’inesistenza di
una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’I.V.A.) e
la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi
che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre
un normale upelatme a 5tiputi;tec – Llell’irreppbrith delle Operazioni,
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cnntrihnenw, che ha inhiam in Uvn.i9n ,–: 1T\T \

prova contraria di aver concluso realmente l’operazione con il cedente
o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità,
nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato
d’ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a
tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e
la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo
effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti»
(Sez. 5, Sentenza n. 17818 del 09/09/2016, Rv. 640767 — 01;
conforme, exp/uribus, Sez. 6-5, 19148/2016).

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quale era stata provata dal contribuente stesso il pagamento, quindi

La CTR pugliese non ha fatto piena e corretta applicazione del
consolidato principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, in
particolare omettendo di considerare gli indizi allegati dall’Ente
impositore a sostegno della propria affermazione di inesistenza,
quantomeno “soggettiva”, delle operazioni economiche oggetto delle

mancanza di adempimenti contabili/fiscali della società emittente le
fatture) ed invece attribuendo efficacia di adeguata “prova liberatoria”
al pagamento, peraltro solo parziale, delle fatture in contestazione, che
invece deve ritenersi elemento di fatto irrilevante ai fini del giudizio di
conoscenza/conoscibilità della sussistenza della frode fiscale
consumata dal soggetto emittente le fatture medesime.
Così decidendo, il giudice tributario di appello ha quindi violato le
disposizioni legislative evocate nella censura, con specifico riguardo al
riparto dell’onere probatorio nel caso di contestazione dell’
“inesistenza soggettiva” delle operazioni fatturate ed alla valutazione
mentale di quello gravante sul contribuente utilizzatore delle fatture
stesse.
Contrariamente alla proposta del relatore comunicata alle parti, il
Collegio ritiene dunque che la sentenza impugnata vada cassata in
relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, con rinvio al
giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del
presente giudizio.

Ric. 2016 n. 28708 sez. MT – ud. 10-01-2018
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riprese fiscali (assenza di strutture, di sede, di dipendenti, totale

Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018
.

lo

11 Pr

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