Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3065 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A.M., che si difende in proprio nella sua qualità

di avvocato, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 110,

presso l’Avv. Alexandru Bujin;

– ricorrente –

contro

R.F. e N.V., falliti;

– intimati –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Paola n. 228/2009 VG

depositato il 7 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avv. L.A.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto con il quale il tribunale, adito in sede di reclamo, ha confermato il provvedimento con il quale il giudice delegato ha liquidato l’importo dovuto per prestazioni professionali compiute in favore della curatela.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si denuncia l’inesistenza o l’apparenza della motivazione dell’impugnato decreto e quindi la sua nullità è manifestamente infondato in quanto il tribunale ha ribadito le motivazioni addotte dal giudice delegato a sostegno del suo provvedimento mostrando così di condividerle e in difetto di esauriente riproduzione del motivi di censura non vi è ragione di ritenere che tale motivazione non costituisca idonea risposta ai medesimi, nè la memoria depositata può essere utilizzata per integrare l’omissione del ricorso.

Il secondo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto trattano la stessa questione, con cui si lamenta la “violazione delle norme disciplinanti il giudicato e “violazione delle norme concernenti l’interpretazione delle leggi in relazione all’interpretazione di un decreto del giudice delegato di liquidazione di Euro 12.502,29 è inammissibile non solo perchè non chiarisce minimamente quale sia la vicenda processuale nell’ambito della quale sono state rese le prestazioni che si assumono non ricomprese in tale provvedimento in relazione alle quali si lamenta l’insufficiente liquidazione e di quali prestazioni si tratti nè riporta il contenuto del citato provvedimento (la cui conferma pure addebita al tribunale) ma soprattutto perchè incomprensibilmente censura il tribunale per aver affermato esattamente quanto sostenuto nello stesso ricorso e ciò che con quel decreto erano state liquidate tutte le prestazioni compiute a tutto il 2003, fino al deposito di una c.t.u., fermo restando che nulla è dato conoscere, in base al ricorso, in ordine alla circostanza se vi siano state prestazioni successive e in cosa eventualmente siano consistite.

Inammissibile è anche il terzo motivo con cui si lamenta la “violazione delle norme concernenti il compenso dell’avvocato in quanto la totale carenza di autosufficienza del ricorso impedisce di apprezzare le censure relative alla valutazione del tribunale secondo cui alcune prestazioni sarebbero state rese a soggetti diversi dai falliti e l’assunto della ricorrente secondo cui vi sarebbe un vincolo di solidarietà passiva tra gli stessi e gli imprenditori insolventi, così come la rispondenza della liquidazione alla tariffa professionale, essendo inammissibili le tardive precisazioni contenute nella memoria.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata curatela.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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