Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3065 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5571/2016 proposto da:

N.E., N.G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’Avvocato

GIANDOMENICO COZZI, che li rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato ANTONIO D’ALESSIO;

– ricorrenti –

contro

FARSETTIARTE DI F.F. & C SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’Avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARIO VITIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2067/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che N.G.A. ed N.E. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Prato la Farsettiarte di F.F. & C. s.a.s. onde ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di acquisto di un dipinto (olio su tela) di (OMISSIS), datato (OMISSIS), raffigurante una natura morta, concluso dall’attore N.G.A. in data 24 novembre 1981, nel corso di un’asta di opere d’arte organizzata dalla convenuta, risultato poi di provenienza furtiva, e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di acquisto (Lire 154.000.000) nonchè al risarcimento dei danni subiti per l’esborso della somma di Euro 175.000 (oltre alla somma di Euro 25.000 per spese, a tacitazione di ogni pretesa avanzata da C.D. di (OMISSIS)) che ne aveva rivendicato e dimostrato la proprietà, e per la lesione dell’onore, ovvero, in ipotesi, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni;

che la convenuta si costituiva, resistendo;

che il Tribunale di Prato, con sentenza in data 1 settembre 2009, in parziale accoglimento della domanda formulata in via subordinata, condannava la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 200.000, oltre accessori;

che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 dicembre 2015, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della decisione impugnata, ha respinto anche la domanda in via subordinata proposta da N.G.A. e da N.E.;

che la domanda di N.E. è stata rigettata per carenza di titolarità attiva del rapporto controverso, giacchè la domanda accolta trova fondamento nel contratto di compravendita concluso dal solo N.G.A.;

che la domanda di N.G.A. è stata rigettata per avere il compratore spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo senza avere dato la dimostrazione che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo;

che, in particolare, la Corte d’appello ha rilevato che la documentazione prodotta non consente di ritenere con certezza l’esistenza in capo alla terza rivendicante della proprietà del dipinto, nessuna prova di un titolo di acquisto risultando in atti nè tale prova emergendo senz’altro dagli atti di indagine esperiti nei confronti di N.E.;

che – sottolinea la Corte d’appello – nella stessa transazione è negato ogni diritto in capo a C.D., confermandosi la legittima proprietà in capo al N.;

che, secondo la Corte territoriale, mancando la prova che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo, N.G.A. non ha conservato l’azione di rivalsa per garanzia da evizione nei confronti della venditrice;

che per la cassazione della sentenza d’appello ricorrono i N., con atto notificato il 29 febbraio 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimata Farsettiarte resiste con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo di ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’asserito mancato assolvimento, nelle pregresse fase di merito, in capo ai ricorrenti, dell’onere della prova della proprietà in capo al terzo, signora C.D., del dipinto oggetto del contendere ai fini della proposizione dell’azione di rivalsa per garanzia da evizione;

che il motivo è manifestamente infondato, in quanto sottopone alla Corte, nella sostanza, profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando -come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, tanto più che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);

che la censura finisce con il contestare, inammissibilmente, l’apprezzamento di merito della Corte d’appello secondo cui la documentazione prodotta non consente di ritenere con certezza l’esistenza in capo alla terza rivendicante della proprietà del dipinto, nessuna prova di un titolo di acquisto risultando in atti;

che il secondo motivo denuncia nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte d’appello di Firenze accolto il motivo di gravame della Farsettiarte relativo alla carenza di legittimazione attiva di N.E., sebbene l’appello difettasse, sul punto, di specificità;

che il motivo è manifestamente infondato, perchè con l’atto di appello la Farsettiarte ha ribadito l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di N.E. in ragione della sua evidente estraneità ad ogni rapporto contrattuale, e tale eccezione era tale, di per sè, da contrastare, sul punto, la pronuncia di primo grado e le ragioni in essa contenute;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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