Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30649 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 30/12/2011), n.30649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2683-2010 proposto da:

COMUNE DI SENIGALLIA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo

studio dell’avvocato CAMPAGNOLA ANTONIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMARANTO LAURA, giusta Delib. Giunta Comunale

25 agosto 2009, n. 177 e giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DOMENICO MILLELIRE 6, presso lo studio dell’avvocato

CREMISINI LELIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2009 del TRIBUNALE di ANCONA Sezione

Distaccata di SENIGALLIA del 10.3.09, depositata il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona Sezione distaccata di Senigallia ha respinto l’appello dell’amministrazione comunale avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione del sig. P.R. a verbale di accertamento della violazione dell’art. 7 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale per essere stato il motociclo del P. rinvenuto in sosta in un’area interdetta alla circolazione di siffatti veicoli (un’area pedonale, per l’esattezza).

Il Tribunale, ritenuto che per circolazione debba intendersi soltanto il movimento di un veicolo in base ad autonoma propulsione, ha altresì escluso che sussistesse la prova dell’ingresso del motociclo nell’area pedonale a motore acceso e non, invece, trascinato a mano come sosteneva l’opponente.

2. – Il Comune di Senigallia ha quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui il sig. P. ha resistito con controricorso.

3. – E’ assorbente e manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso, con cui, denunciando violazione dell’art. 3 C.d.S., n. 9, si contesta la nozione di circolazione accolta dal giudice di appello.

Vero è, infatti, che ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del codice della strada, per “circolazione” deve intendersi, alla stregua dell’invocata disposizione definitoria, non solo il movimento, ma anche la sosta e la fermata dei veicoli sulla sede stradale (Cass. 14656/2007).”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, cui peraltro ritiene di aggiungere che anche il movimento del veicolo spinto a mano costituisce circolazione (Cass. 4965/1978, 1464/1968, 678/1966);

che pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con il rigetto dell’opposizione;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, nel quale l’amministrazione comunale opposta si è difesa a mezzo di funzionario, mentre le spese degli ulteriori gradi, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; condanna l’opponente P.R. alle spese processuli, liquidate in Euro 500,00, di cui 400,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di appello, e in Euro 600,00, di cui 400,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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