Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30649 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. un., 27/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 27/11/2018), n.30649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26408/2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

D.G.M., V.D., D.E., tutti nella

qualità di eredi di D.L., R.M.,

RI.EN.LU., T.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FABIO VITALE;

– ricorrenti successivi –

G.A., + ALTRI OMESSI controricorrenti e ricorrenti

incidentali e C.M. solo controricorrente, tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO VITALE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4058/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso della

Presidenza del Consiglio e rimessione alla Sezione semplice per la

decisione dei controricorsi;

uditi gli avvocati Giacomo Aiello per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Fabio Vitale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione datato 4.12.2008, G.A. ed altri 33 medici specialisti, premesso che essi avevano frequentato le scuole di specializzazione in varie Università italiane negli anni accademici tra il 1982/1983 ed il 1990/1991 conseguendo i relativi diplomi, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della “adeguata retribuzione” prescritta dalle direttive CEE (nn. 362 e 363 del 1975 modificate dalla n. 76 del 1982) per l’attività svolta nei periodi di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il Ministero, tardivamente costituitosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonchè la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, e nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 9.11.2009, disattese le eccezioni preliminari del convenuto, accoglieva le domande proposte dagli attori, ad eccezione di quelle del Dr. R.M. e della Dott.ssa C.M., condannando il Ministero convenuto al pagamento, per ciascun anno di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione, della somma di Euro 11.103,82 (oltre interessi legali), determinata in base al disposto del D.Lgs. n. 257 del 1991.

La sentenza veniva impugnata, con distinti atti di appello, dal M.I.U.R., che ne chiedeva la totale riforma sotto più profili, e dai Dott.ri R. e C. che insistevano nelle rispettive domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4085 depositata il 6 luglio 2015, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dal Ministero ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande formulate nel giudizio di primo grado dai Dott.ri T.S.o, D.L. e Ri.Lu.En. e, rideterminate in misura pari a Euro 6713,94 per ciascun anno di frequentazione dei corsi (facendo riferimento al disposto della L. n. 370 del 1999) le somme dovute, qualificate in termini di risarcimento dei danni da inadempimento dello Stato all’obbligazione ex lege di trasposizione delle direttive comunitarie nel termine prescritto (31.12.1982), condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuata d’ufficio come “ripartizione statale competente”, al pagamento di tali somme (oltre interessi legali) in favore degli originari attori – ad eccezione dei Dott.ri T., D. e Ri., nonchè in favore della Dott.ssa C.M., il cui appello incidentale accoglieva, rigettando invece quello del Dr. R..

Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri (P.C.M.) ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, resistito con controricorso dalla Dr.ssa C.M. nonchè, con controricorso e ricorso incidentale per sei motivi, dagli altri originari attori ( G.A. ed altri 28) ad eccezione dei Dott.ri R., T. e Ri. i quali, unitamente agli eredi del Dr. D., hanno proposto ricorso autonomo successivo per sette motivi.

La causa, assegnata alle Sezioni unite dal Primo Presidente a seguito di istanza della ricorrente P.C.M. (che segnalava un contrasto di giurisprudenza in relazione all’autonoma soggettività giuridica di diritto pubblico delle diverse amministrazioni statali), veniva tolta dal ruolo della udienza del 6.12.2016 in considerazione del fatto che, in altra controversia analoga, erano stati da queste Sezioni unite sottoposti alla Corte di giustizia della Unione Europea alcuni quesiti concernenti l’interpretazione delle direttive CEE 363/75 e 82/76.

Quindi, fissata – dopo l’emissione della sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia – nuova udienza pubblica dinanzi a queste Sezioni unite, e depositata memoria dalla Presidenza del Consiglio nonchè requisitoria scritta dal P.M., la causa alla odierna udienza pubblica è stata rimessa in decisione all’esito della discussione svolta tra le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia, con unico motivo, la violazione di molteplici norme di diritto (art. 117 Cost.; L. n. 400 del 1988, art. 5 e D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3; L. n. 260 del 1958, art. 4; artt. 100,101,112 e 342 c.p.c.) e la nullità della sentenza d’appello, nella quale sarebbe incorsa la Corte romana condannando essa ricorrente nonostante non fosse mai stata evocata in giudizio e non avesse quindi potuto contraddire nel processo inerente ai gradi di merito: posto che, per poter partecipare ad un giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve necessariamente essere citata, essa non potrebbe subire un automatico e non conosciuto subentro nel processo – con conseguente soggezione alla escussione da parte dei medici i cui crediti sono stati accertati – soltanto perchè altre Amministrazioni statali (nella specie il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) sono state in quel processo a torto evocate. Ha rilevato al riguardo la ricorrente come l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni sovrane non elide l’autonomia soggettiva delle varie articolazioni, date dai Ministeri, che ne compongono l’organizzazione, ciascuna delle quali è dotata di distinta legittimazione sostanziale e processuale in relazione all’interesse pubblico che è affidato alle proprie cure.

1.1. Come sopra riferito, con successiva istanza la P.C.M. ha chiesto la rimessione a queste Sezioni unite perchè dicano se, in un giudizio di accertamento della responsabilità dello Stato quale quello in esame, la citazione della P.C.M. o dei singoli Ministeri comporti conseguenze in termini di legitimatio ad causam, essendo necessario fare chiarezza su un contrasto giurisprudenziale -in relazione alla autonoma soggettività giuridica delle Amministrazioni statali- tra un orientamento che esclude ogni conseguenza, trattandosi di articolazioni del Governo della Repubblica, ed altro che afferma invece una divaricazione sostanziale e processuale tra la P.C.M. ed i singoli Ministeri.

2. Preliminarmente, tenendo anche conto dei rilievi svolti nella requisitoria del Pubblico Ministero, si osserva come non possa dubitarsi della legittimazione della P.C.M., che pure non aveva assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di merito, ad impugnare per cassazione la sentenza d’appello che l’ha condannata: posto infatti che la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente alle parti tra le quali risulti essere stata emessa la sentenza impugnata a prescindere dalla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa (cfr. Cass. n. 1863/75; n. 16100/06; n. 17234/14; n. 5230/15), non vi è dubbio che quella condizione sussista nella specie con riguardo alla P.C.M.. 2.1. Nè; sotto altro connesso profilo, può ritenersi che il M.I.U.R., appellante nel giudizio di merito ma non destinatario della condanna emessa dal giudice distrettuale, non sia stato posto in grado di partecipare al giudizio di cassazione per non essergli stato notificato il ricorso principale, bensì solo il controricorso con ricorso incidentale ed il ricorso autonomo successivo. Vero è che l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di contenuto dell’atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione (a differenza che nel giudizio di appello: cfr. Cass. n. 13233/11; n. 2103/93) si mostra alquanto restrittivo. Tuttavia, se si considera la ratio di tale orientamento (l’atto, per consentire all’interessato ogni opportuna valutazione al riguardo, deve contenere l’esposizione, oltre che dei fatti di causa, delle doglianze mosse con l’atto di impugnazione: cfr. Cass. n. 6550/02; cfr. anche Cass. n. 8464/99) nel contesto peculiare della vicenda processuale in esame – in cui è la medesima Avvocatura dello Stato, che ha proposto il ricorso principale per la P.C.M., a rappresentare e difendere per legge (R.D. n. 1611 del 1933, art. 1) anche il M.I.U.R. e ad avere in tale qualità ricevuto, a norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, la notifica del controricorso contenente la confutazione dell’unica doglianza espressa nel ricorso principale, si giunge alla conclusione che, nella specie, non può ravvisarsi alcuna effettiva lesione del diritto al contraddittorio spettante al M.I.U.R..

3. Quanto al merito della doglianza espressa con il ricorso principale, essa è fondata, nei limiti delle considerazioni che seguono.

3.1. Innanzitutto, è bene precisare che costituisce principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (superate alcune precedenti incertezze), in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, quello secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi della azione giudiziale, nella specie instaurata, diretta a far valere (alla stregua dell’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 9147/09) l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie (nella specie nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE) non autoesecutive, compete per l’appunto esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale articolazione dell’apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (cfr. fra molte: Cass. n. 8292/15; n. 10613/15; n. 16104/13).

3.2. Ciò premesso, e considerato che, nella specie, gli attori hanno invece convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), occorre verificare quali conseguenze tale erronea individuazione dell’organo legittimato passivamente abbia prodotto sul rapporto processuale così instaurato: tenendo conto, in particolare, del disposto della norma della L. n. 260 del 1958, art. 4, e quindi del particolare regime con essa introdotto.

3.3. In tale verifica, ritiene in primo luogo il Collegio che debbano essere qui ribadite le considerazioni di fondo espresse dalla sentenza di queste Sezioni unite n. 3117/2006 a sostegno di una interpretazione dell’art. 4 che collochi nel suo ambito di applicazione, più che l’erronea identificazione della persona fisica titolare dell’organo della Amministrazione dello Stato da evocare in giudizio, proprio l’erronea indicazione dell’organo legittimato, intendendosi cioè per “persona” il soggetto (e cioè la specifica articolazione dell’organizzazione dello Stato) fornito di legittimazione.

Considerazioni di fondo che, in sintesi, fanno riferimento: 1) alla ratio della L. n. 260 del 1958, diretta all’evidente scopo di semplificare l’individuazione dell’organo competente a rappresentare lo Stato, resa gravemente difficoltosa dal fatto che l’ordinamento, per esigenze di carattere pratico, contempla una molteplicità di organi dello Stato dotati non solo di rilevanza esterna ma anche di una specifica legitimatio ad causam in relazione alle loro rispettive competenze, facendo diventare tali articolazioni – pur prive per definizione di personalità giuridica – soggetti processuali; 2) ai principi costituzionali (ulteriormente rafforzati dalle modifiche dell’art. 111 Cost., introdotte con L. Cost. n. 2 del 1999) di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che, in coerenza anche con i principi comunitari, pongono la necessità di un’interpretazione, se necessario adeguatrice, del sistema processuale nel senso di restringere i casi di inammissibilità dell’azione giudiziale evitando di rendere eccessivamente difficile l’esercizio della tutela giurisdizionale.

3.3.1. Tali considerazioni di fondo, ancora attuali, non risultano del resto aver subito, nella giurisprudenza successiva di queste Sezioni unite, idonea e specifica confutazione. Non può in particolare rinvenirsi un generale ripensamento della interpretazione sopra riassunta dell’art. 4 in S.U. n. 8516/2012 (richiamata nel ricorso principale) che, da un lato, ha piuttosto confermato l’interpretazione adeguatrice esposta nella precedente sentenza del 2006, dall’altro ha sì prospettato la necessità di una limitazione della “operatività” della norma stessa nei casi in cui gli errori di identificazione ricadano su distinte soggettività di diritto pubblico, ma facendo riferimento a fattispecie, analoghe a quella ivi controversa (in cui era stata convenuta, in luogo del Ministro della Giustizia, la Agenzia delle Entrate, peraltro difesa solo facoltativamente dalla Avvocatura dello Stato), affatto diverse da quella qui in esame. E’ in sostanza intervenuta su una questione distinta ed ulteriore (quella relativa alla inidoneità della sanatoria prevista dall’art. 4 nei casi in cui, in luogo di una Amministrazione dello Stato, sia convenuto un autonomo Ente pubblico, territoriale o non) rispetto a quella qui controversa, che attiene al rapporto tra Presidenza del Consiglio e singoli Ministeri. Rapporto che, come emerge dalle considerazioni svolte da queste Sezioni unite nella precedente sentenza del 2006 e trova conferma nella prevalente dottrina, non corre tra distinte persone giuridiche pubbliche (stante per l’appunto la unitarietà e inscindibilità dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni sovrane cui fa riferimento il ricorso principale), bensì tra organi, cioè articolazioni dell’organizzazione dello Stato, forniti di distinta legittimazione.

3.4. Ciò posto, una prima conclusione si mostra possibile, sulla scorta di quanto convincentemente considerato nella sentenza n. 3117/2006, e cioè che il rapporto intercorrente tra le due articolazioni del Governo della Repubblica (ovvero la autonoma legittimazione sostanziale dei suddetti due organi dello Stato in relazione alle rispettive “competenze”) non impedisce, in un caso quale quello in esame, l’applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, che anzi proprio in questi casi svolge la sua funzione essenziale.

Tale conclusione risulta del resto condivisa dalla ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni semplici (cfr. fra tante: Sez. 6-3 n. 15396/16; Sez. 3 n. 21939/15; Sez. L nn. 10613/15 e 8292/15; Sez. 3 n. 16104/13), sì che sul punto (salva la isolata Sez. 3 n. 12908/15, richiamata in ricorso, peraltro relativa ad una fattispecie diversa da quella qui in esame) deve escludersi la sussistenza di un contrasto, anche se le sentenze sopra citate attribuiscono tra l’altro all’art. 4 un contenuto dispositivo, con riguardo ai presupposti della rimessione in termini per la rinnovazione dell’atto, che non appare del tutto coerente con il suo tenore letterale.

3.5. Il punto da approfondire attiene quindi alla corretta applicazione dell’art. 4, in connessione con la interpretazione che di tale norma ha fornito la più volte richiamata sentenza del 2006. Che ha affermato chiaramente come, nei casi regolati da tale norma speciale, la carenza di legittimazione passiva dell’organo dello Stato convenuto in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto: a) deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) dell’organo legittimato; b) in tal caso il giudice prescrive (a prescindere da una richiesta in tal senso) un termine all’attore per la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo legittimato; c) in difetto degli atti sub a) e b) – salva naturalmente la facoltà per l’organo legittimato di intervenire in giudizio – resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l’irrituale costituzione del rapporto processuale.

Applicando tali chiari principi normativi alla fattispecie processuale in esame, va evidenziato come, dalla sentenza d’appello impugnata, risulti che la Avvocatura dello Stato, costituitasi per il M.I.U.R. in primo grado “tardivamente, eccepiva il difetto di legittimazione”. Da tale rilievo, non oggetto di specifica censura nel ricorso per cassazione, consegue che non vi erano nella specie le condizioni previste dall’art. 4 per la rinnovazione dell’atto di citazione ad altro organo dello Stato, difettando, oltre alla tempestività della eccezione, la essenziale indicazione dell’organo legittimato.

3.6. Ne deriva di necessità che, in mancanza di tempestiva eccezione e contestuale indicazione, l’irrituale costituzione del rapporto processuale attinente alla citazione di organo non legittimato passivamente (il M.I.U.R.) non solo non poteva più essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato (che peraltro se ne è astenuta nel corso del processo, avendo peraltro interposto appello per il Ministero esclusivamente con riguardo al merito), ma neppure rilevata d’ufficio dal giudice. Ciò che invece ha fatto la Corte distrettuale nella sentenza impugnata, rilevando d’ufficio come la “ripartizione statale competente” fosse la P.C.M., ed ha quindi, in riforma per altri motivi della sentenza di primo grado emessa nei confronti del M.I.U.R., condannato la P.C.M. al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate. In tal modo, ha violato non solo il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c., comma 1) ma più in generale quello della domanda (art. 99 c.p.c.), come peraltro già affermato da questa Corte (Sez. 3 n. 23202 del 15/11/2016) in analoga fattispecie, ancorchè in diverso contesto processuale.

La cassazione della sentenza, sotto tale profilo, si impone dunque.

4. Fondato è anche il primo motivo del ricorso autonomo successivo proposto dai Dottori R.M., Ri.En. L., T.S. unitamente agli eredi del Dr. D.L. avverso il rigetto della loro domanda, che la Corte distrettuale, rilevato che i corsi di specializzazione rispettivamente frequentati erano iniziati in data anteriore al 1 gennaio 1983, ha motivato affermando che, in tali casi, non spetta alcun risarcimento in quanto, al momento di inizio dei corsi, non era ancora scaduto il termine (31.12.1982) per l’adempimento da parte dello Stato legislatore del proprio obbligo di recepimento delle norme comunitarie, e d’altra parte, una volta scaduto il termine, il carattere unitario della organizzazione del corso escludeva la ravvisabilità di una sorta di illegittimità sopravvenuta della condotta.

La censura di violazione di norme di diritto svolta dai ricorrenti con il primo motivo trova in effetti conferma nella sentenza del 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia della Unione Europea, secondo la quale, in sintesi, “una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione…dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”. La doverosa ottemperanza a tale interpretazione delle disposizioni delle direttive richiamate non consente, evidentemente, di condividere integralmente il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata, giacchè esso si pone in contrasto insanabile con l’interpretazione delle direttive Europee espressa dalla Corte di Giustizia nei termini riassunti. Deve invece considerarsi sussistente il diritto al risarcimento per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva “a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”, commisurando il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) alla frazione temporale della durata del corso, successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

La cassazione sul punto – in accoglimento per quanto di ragione del motivo di ricorso in esame, ed assorbiti gli altri motivi concernenti il quantum della liquidazione del danno – si impone dunque.

5. Privo di fondamento è invece il ricorso incidentale proposto dalla Dr.ssa G.A. unitamente agli altri 28 medici in epigrafe indicati, i quali si dolgono della liquidazione del danno effettuata dalla corte distrettuale assumendo quale parametro della liquidazione i criteri indicati dal legislatore italiano alla L. n. 370 del 1999, art. 11 (disciplina applicata agli specializzandi iscritti ai corsi ante 1991/1992 che avevano proposto con successo ricorso al T.A.R.) considerandoli congrui – per la contiguità temporale e per la identità della situazione sostanziale – all’epoca delle formazioni in esame, e quindi adottando quale parametro per la liquidazione in via equitativa l’importo annuo di Lire 13.000.000 pari a Euro 6713,94.

5.1. I ricorrenti lamentano che la corte distrettuale, riformando sul punto la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto loro il maggiore importo (Lire 21.500.000 pari a Euro 11.103,82 per ciascun anno di frequenza) stabilito dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, di trasposizione nell’ordinamento legislativo italiano delle direttive sopra richiamate, avrebbe violato i principi interpretativi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia CEE nella sentenza 25 febbraio 1999 (che, nel prevedere “una applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva”, non poteva fare riferimento alla successiva L. 26 ottobre 1999, n. 370), anche sotto il profilo del ricorso alla liquidazione equitativa; avrebbe inoltre violato l’art. 101 c.p.c., comma 2, nonchè gli artt. 115 e 342 c.p.c., procedendo d’ufficio (senza provocare il contraddittorio) ad un riesame della questione relativa alla determinazione delle somme dovute senza che la controparte avesse sul punto proposto alcuna impugnazione avverso la statuizione del tribunale, essendosi limitata a contestare l’an debeatur, nè avesse mai contestato le richieste effettuate da essi attori; avrebbe infine riconosciuto gli interessi legali sul dovuto a decorrere “dalla data della domanda, non essendo stato provato un diverso atto di messa in mora” nonostante fossero state allegate alla citazione in primo grado le raccomandate a.r. in data 20.06.2001 di diffida.

5.2. Osserva il Collegio, in sintesi, con riguardo alle questioni processuali: a) che, quanto alla violazione dei limiti della devoluzione, la doglianza si mostra non sufficientemente specifica, tenendo conto che, diversamente da quanto genericamente postulato nel ricorso circa l’oggetto delle censure svolte in appello dal Ministero, dalla sentenza impugnata risulta che con il secondo motivo di appello il Ministero aveva dedotto la non spettanza in favore degli attori della remunerazione adeguata richiesta, evidenziando fra l’altro come il tribunale avesse operato una inammissibile manipolazione della normativa di attuazione della disciplina comunitaria, facendo ottenere agli attori utilità non previste dalla normativa nazionale; b )che, conseguentemente, non può dirsi che la corte di merito abbia rilevato d’ufficio la questione relativa alla non spettanza in favore dei medici appellati della retribuzione prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991e ciò preclude anche l’applicazione del disposto dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (peraltro comunque inapplicabile ove si tratti di questione di puro diritto); c) che inoltre del tutto impropria si mostra la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione ad una eventuale mancata contestazione “delle richieste” degli attori, posto che la norma richiamata si riferisce a fatti specifici allegati, non alle domande; d) che inammissibile, in quanto integrante errore revocatorio rimediabile ex art. 395 c.p.c., n. 4, si mostra il motivo di ricorso per cassazione concernente la erronea esclusione, da parte della corte di merito, di un fatto (messa in mora anteriore alla citazione) che risulterebbe invece dagli atti.

5.3. Quanto al criterio di liquidazione del danno adottato dalla corte di merito, premesso che la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo, è sufficiente qui fare rinvio alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni semplici ed alle ampie motivazioni che la sostengono (cfr. tra molte: Sez. 3 n. 3972/12; n. 1917/12; n. 17682/11), convergenti nell’individuare nella aestimatio del danno effettuata, sia pure limitatamente a coloro che avevano adito vittoriosamente il giudice amministrativo, dallo Stato italiano con la L. n. n. 370 del 1999, art. 11, il riferimento normativo più prossimo alla fattispecie in esame. Alla quale non può applicarsi il disposto del D.Lgs. n. 257 del 1991, di trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive in questione, destinato a regolare le situazioni future (a partire dall’anno accademico 1991/1992), peraltro prevedendo condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative di quelle al cui rispetto erano stati tenuti i ricorrenti che avevano frequentato le scuole nel periodo precedente.

6. In conclusione, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e del ricorso autonomo successivo, e rigettato il ricorso incidentale, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma perchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame nel rispetto dei principi qui affermati, regolando anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè il ricorso autonomo successivo proposto da R.M. ed altri; rigetta il ricorso incidentale proposto da G.A. ed altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali G.A. ed altri, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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