Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30649 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al n. 10616/2018 R.G. proposti da:

I.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Lia Minacapilli, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 274/18

depositata il 7 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che, con atto depositato il 9 aprile 2018, I.A., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 7 febbraio 2018, con cui la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 18 novembre 2016 dal Tribunale di Catania, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che successivamente, con atto notificato il 6 settembre 2018 e depositato il 1 ottobre 2018, il ricorrente ha nuovamente impugnato la medesima sentenza, proponendo le stesse censure contenute nel precedente ricorso, al dichiarato fine di sanare la mancata notificazione del precedente ricorso;

che il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, proposti in epoche diverse ma aventi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza;

che, in quanto instaurata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, ma anteriore a quella del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, la controversia in esame è stata trattata in primo grado nelle forme del rito sommario di cognizione, come previsto dal predetto D.Lgs., artt. 19 e 36, essendo stato abrogato il rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, con la conseguenza che, in mancanza di una disciplina specifica, il ricorso per cassazione resta assoggettato a quella ordinaria, ed avrebbe quindi dovuto essere notificato alla controparte a cura del ricorrente, a pena d’inammissibilità (cfr. Cass., Sez. VI, 7/07/2016, n. 13830; 5/02/2014, n. 2545);

che con atto ritualmente sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018, il ricorrente ha peraltro dichiarato di rinunciare al ricorso principale, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio;

che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’adunanza camerale, ricorrono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la rinuncia non sia stata notificata alla controparte, non essendosi quest’ultima costituita in giudizio, a causa della mancata notificazione del ricorso;

che, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali risulti inammissibile o improcedibile, deve ritenersi ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione di quello precedente, purchè l’improcedibilità o l’inammissibilità dello stesso non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera proposizione del primo ricorso comporti ex se la consumazione del potere d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 11/05/2012, n. 7344; Cass., Sez. III, 3/03/2009, n. 5053; Cass., Sez. I, 11/12/2006, n. 26319);

che nella specie, tuttavia, il ricorso successivo dev’essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., essendo stato depositato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, e quindi dopo la scadenza del termine previsto dalla citata disposizione;

che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, dichiara estinto il processo introdotto dal ricorso principale ed improcedibile il ricorso successivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso successivo dal cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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