Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30648 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 30/12/2011), n.30648
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26276-2009 proposto da:
R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 5, presso lo studio dell’avvocato CIRIGLIANO
DOMENICO CLAUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati FEOLA ANITA,
LAMBERTI VINCENZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA ETR SPA – Servizio Riscossione Tributi, COMUNE DI EBOLI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1347/2008 del GIUDICE DI PACE di EBOLI del
22.9.08, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che nulla osserva.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Eboli ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 l’opposizione proposta dalla sig.ra R.C. a cartella di pagamento emessa su verbale di accertamento di violazione del codice della strada.
La Sig.ra R. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui le parti intimate non hanno resistito.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Con esso si denunciano sia violazione di norme di diritto, sia vizi di motivazione, sia nullità della sentenza, ma senza provvedere nè alla formulazione di quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, nè alla “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato delle parte ricorrente e non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio ritiene che alla causa di inammissibilità segnalata dal relatore se ne aggiunga una ulteriore ed assorbente, costituita dalla appellabilità della sentenza impugnata, considerato che quest’ultima, in cui la domanda viene qualificata come opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, è stata pubblicata in epoca successiva all’entrata in vigore dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c. cit. he prevede il ricorso diretto per cassazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011