Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30648 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 17/07/2021, dep. 29/10/2021), n.30648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3307-2013 proposto da:

TTS TECNICAL AND TRADE SERVICES DI P.D., D. E T.

SNC, domiciliato in ROMA VIA SIMON BOCCANEGRA 8, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FABIO GIULIANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA, AGENZIA

DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA UFFICIO

TERRITORIALE ROMA (OMISSIS), EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 358/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione dell’avviso di rettifica iva oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno 2006 n. (OMISSIS) del (OMISSIS) not. Il (OMISSIS), non impugnata.

Successivamente il (OMISSIS) era notificata cartella di pagamento n. 0972001097131032 per le somme dovute per tale rettifica dal concessionario per la riscossione per la provincia di Roma. L’intimato T.T.S. Tecnical and Trade services snc proponeva impugnazione contro tale cartella di pagamento assumendo: decadenza della pretesa tributaria, prescrizione della pretesa, prescrizione del debito relativo agli interessi e alla riscossione delle sanzioni.

Radicatosi il contraddittorio, la Commissione Provinciale di Roma rigettava il ricorso.

A seguito di appello del contribuente, la Ctr del Lazio, ritenuto che il credito fiscale per l’Iva potesse essere riscosso entro dieci anni dalla formazione del titolo, confermava la sentenza di primo grado. Propone ricorso in Cassazione la società T.T.S. Tecnical and Trade services snc, che si affidava a 6 motivi così sintetizzabili:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia sul primo motivo dell’atto di appello.

2) Violazione e /o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), così come modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 2, convertito con modificazioni con la L. n. 156 del 2005, art., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3) Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sul motivo 3.1.dell’atto di appello.

5) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

6) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto incontroverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art 360 c.p.c., n. 5, errata affermazione della prescrizione decennale per le sanzioni.

Si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato.

Per quello che qui interessa la Ctr ha preso in considerazione l’eccezione nell’esposizione della materia del contendere e quindi con il rigetto dell’appello ha respinto il motivo in questione. Appare evidente – ancorché non espressamente esplicitato – che la Corte territoriale, nel respingere l’appello ha ritenuto che l’eccezione, tradotta in motivo di appello fosse infondata visto che ha ritenuto non applicabile alcuna decadenza ai fini della esecuzione. Non ricorre, quindi, l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello, trattandosi piuttosto del rigetto quantomeno implicito del motivo medesimo, assorbito dalla generale affermazione di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della decisione di primo grado. Per quanto riguarda il secondo motivo, anch’esso è infondato.

Deve ritenersi corretta l’affermazione della Ctr secondo cui l’unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello decennale di prescrizione. Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa corte di legittimità (Cass. 21623/15; 20153/14; 15619/14 ed altre) secondo cui il termine di decadenza, entro cui va emessa la cartella di pagamento, riguarda solo l’esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione. Una volta esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l’ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell’atto di accertamento, come nella specie), trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola assoggettata all’unico limite della prescrizione decennale ex 2946 c.c. (Sez. 5 n. 13418 del 30/06/2016). Il ricorso della ricorrente, non offre elementi idonei a modificare il quadro sopra riportato, dovendosi in questa sede ribadire l’applicazione all’imposta iva ed alla corrispondente attività di riscossione della disciplina generale e non di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Già la sentenza della Suprema Corte citata n. 181104 /2004, la quale aveva specificato che la decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, non trovava applicazione per gli accertamenti ormai definitivi per mancata impugnazione, come nel caso in esame, ma solo operava nella fase di rettifica delle dichiarazioni presentate dal contribuente. Da quanto detto discende che la domanda che il ricorrente avrebbe dovuto porsi riguardava l’esistenza di un termine di decadenza, una volta divenuto definitivo l’accertamento in materia iva, oltre al termine prescrizionale. Vero è che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, non contemplando (più) un termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale, è stato dichiarato incostituzionale (Corte Cost., 15 luglio 2005, n. 280). Tale dichiarazione di incostituzionalità è avvenuto solo “nella parte in cui tale articolo) non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis”. Come base di tale pronuncia è stato assunto un principio di portata generale, più volte del resto enunciato (Corte Cost., 11 aprile 2003, n. 107; Corte Cost., 19 novembre 2004, n. 352), secondo cui sarebbe irragionevole mantenere inalterato un procedimento congegnato in modo “da lasciare il contribuente troppo a lungo esposto alla pretesa del fisco per l’assenza di un termine perentorio entro il quale dovesse avvenire la notifica della cartella di pagamento”. Lo stesso giudice delle leggi aveva, difatti, ribadito “che è conforme a Costituzione, e va dall’interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all’azione esecutiva del fisco” (Corte Cost., 19 novembre 2004, n. 352); e anche questa affermazione è apparsa associabile a un principio di portata generale. L’esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, un termine decadenziale andava soddisfatta, secondo la Corte Costituzionale, nei casi in cui l’imposta, per disposizione normativa prevedesse l’adozione del procedimento liquidatorio solo a mezzo della cartella. In altri termini solo nel caso in cui la cartella assolvesse anche funzioni di accertamento era necessario che il legislatore fissasse un termine decadenziale per la notifica della cartella, onde evitare che il contribuente rimanesse in balia della amministrazione sui tempi della riscossione. Di conseguenza, il legislatore è intervenuto ma sempre limitatamente ai casi in cui la pretesa fiscale sia portata a conoscenza insieme alla notifica della cartella. In definitiva è abbastanza chiaro che l’ambito applicativo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, citato art. 25, rimane demarcato dai limiti normativi dianzi detti, e cioè dall’esistenza di un atto liquidatorio non portato direttamente a conoscenza del contribuente se non con la cartella. Trattandosi, invece, nel caso concreto, di cartella di pagamento per imposta iva divenuta definitiva a seguito di accertamento non impugnato è logico dedurne che non si poneva affatto il problema della decadenza prevista da tale normativa. Consegue che il contribuente non resta assoggettato all’azione accertativa amministrativa per un tempo indeterminato, trovando applicazione i termini di decadenza inerenti alla fase di accertamento, mentre il contribuente, ove l’accertamento sia stato ritualmente notificato, resta soggetto alla sola azione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione ordinario,il che, peraltro, è ovvio ed è pienamente conforme al sistema. Dopo l’accertamento definitivo, non viene in questione altro che il credito da riscuotere e cioè di un ordinario diritto di credito soggetto agli ordinari termini per la riscossione.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto si censura con vizio motivazionale una questione di diritto, peraltro la questione di diritto sottesa a tale motivo è stata comunque esaminata con il secondo motivo.

Con il quarto e quinto motivo il ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto la prescrizione per gli interessi e sanzioni decennale come la prescrizione prevista per il credito principale, sotto il profilo di difetto motivazionale e violazione di diritto. Pur premettendo che la violazione di legge non può essere impugnata sotto il profilo motivazionale, potendo sempre la corte procedere a tale correzzione, ove il decisum sia conforme alla legge, ciononostante il motivo 5, circa la violazione di legge appare fondato, in quanto il termine prescrizionale per le sanzioni ed interessi è quinquennale. Se manca una pronuncia giurisdizionale, naturalmente, non può parlarsi di giudicato e, quindi coerentemente questa Corte ha chiarito che “L’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (Cass. 12263/07). E’ noto quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattivi. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cass. SU 23397/16, Cass. 930/18; Cass. 11800/18).

Dalle decisioni dianzi riportate emerge con tutta evidenza che dalla definitività dell’accertamento non impugnato possono decorrere diversi termini prescrizionali in ragione dei diversi tributi.

In particolare, occorre verificare, caso per caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se invece risulta applicabile un termine breve come, ad esempio, quello quinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, ovvero altro termine breve, o per le sanzioni. Pertanto l’affermazione secondo cui il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, contenuta nella sentenza impugnata è errata e poiché il disposto di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, prevede un termine di prescrizione delle sanzioni quinquennale, tale motivo va accolto, e con rinvio alla Ctr del Lazio affinché accerti se per le sanzioni e per gli interessi sia maturata la prescrizione breve. Il sesto motivo con cui si censura la omessa valutazione di fatti decisivi circa il termine prescrizionale delle sanzioni, appare inammissibile visto che si censura con un vizio motivazionale una presunta violazioni di diritto, e comunque tale motivo è assorbito dall’accoglimento del 5 motivo.

P.Q.M

Accoglie il solo 5 motivo del ricorso, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata sul punto, rinviando alla ctr del Lazio, in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019, a seguito di riconvocazione, il 17 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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