Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30648 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14496-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Trieste, a parziale conferma della pronuncia del Tribunale di Gorizia, ha accolto la domanda di D.R. nei confronti dell’Inps, ritenendo che la norma che aveva previsto il differimento annuale della data per il conseguimento della pensione (D.L. n. 78 del 2010, – art. 12, commi 1 e 2), non trovava applicazione nei confronti di un soggetto titolare di pensione d’invalidità, beneficiario dell’anticipazione ai sensi della L. n. 503 del 1992, (art. 1, comma 8);

la Corte territoriale ha ritenuto che l’ambito di applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, deve ritenersi limitato ai soli soggetti che, a decorrere dal 2011 hanno maturato il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia – a 65 anni se uomini e a 60 anni se donne – e che provengono dal settore privato; attraverso tale interpretazione la Corte d’appello ha negato portata generale alla norma, ritenendo che neppure il riferimento, da parte dell’art. 12, alle categorie di assicurati che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle diverse età previste da specifici ordinamenti sia idoneo a includere gli assicurati con non meno dell’80% di invalidità nel regime delle cd. finestre mobili;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; D.R. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

in prossimità dell’Adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Istituto ricorrente contesta “Violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 2, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122”; la sentenza gravata sarebbe censurabile per aver erroneamente applicato la disciplina dedotta, pervenendo alla fallace conclusione secondo cui, su una categoria di soggetti aventi titolo alla pensione di vecchiaia anticipata in ragione del loro grado d’invalidità, non avrebbe inciso la successiva norma che ha previsto che il diritto al trattamento dovesse essere differito di dodici mesi rispetto a quanto stabilito dalla precedente disciplina; secondo parte ricorrente la norma richiamata in epigrafe, prevedendo espressamente che il proprio ambito di applicazione vada esteso a tutti quei soggetti per i quali specifici ordinamenti prevedono età diverse per l’accesso al beneficio pensionistico, avrebbe inteso contemplare nel regime delle cd. finestre mobili anche la categoria degli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento;

il motivo merita accoglimento;

questa Corte ha già deciso riguardo ad analoghe fattispecie che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti.” (Cass. 29191 del 2018);

la stessa Corte ha poi affermato, sempre con riferimento all’ambito di applicazione della disciplina delle finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che “In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l’intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, della cit. norma, successivi commi, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.” (Cass. 32591/2018);

in definitiva, dando continuità all’orientamento di legittimità sopra riportato, il ricorso va accolto; la sentenza cassata va impugnata e, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, dichiarando il diritto di D.R. a godere del trattamento pensionistico di vecchiaia a far tempo dal 1 gennaio 2017;

la sopravvenienza recente del richiamato indirizzo induce a compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di D.R. al trattamento pensionistico di vecchiaia a far tempo dal 1 gennaio 2017. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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