Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30647 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 30/12/2011), n.30647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28682-2008 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PRO-TEMPORE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, MINISTERO

DELL’INTERNO in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 290/2008 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. TPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per essere tardiva l’impugnazione. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale osserva che il l’impugnazione non è tardiva per essere festivo il giorno di scadenza con conseguente proroga.

2. – Il ricorso è inammissibile, perchè tardivo.

Correttamente parte ricorrente fa rilevare che l’impugnazione risulterebbe tempestiva ove i 60 giorni si dovessero calcolare a decorrere dal giorno in cui assume di aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata. Tale data è indicata nel 24 settembre 2008 (vedi prima pagina del ricorso); il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il giorno 24 novembre 2008 (vedi relata di notifica in atti), il giorno 23 novembre 2008 era festivo (domenica).

Conseguentemente l’impugnazione risulterebbe tempestiva.

Il collegio perviene alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sempre per tardività della impugnazione, rilevando che parte ricorrente assume, ma non ha provato, di aver ricevuto la notifica della sentenza impugnata nella data indicata (24 settembre 2008). Ma, infatti, omesso di allegare agli atti la busta della ricevuta della notifica effettuata a mezzo posta dalla quale doveva risultare la data di ricevimento della notifica; si e limitata, invece, ad allegare il contenuto della busta (sentenza con data di richiesta di notifica, che risulta in data 18 settembre 2008). Alla parte ricorrente incombeva il relativo onere per consentire la verifica d’ufficio dell’ammissibilità dell’impugnazione. Non avendo a ciò provveduto il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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