Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30647 del 20/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30647 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricos-so 16784-M16 prnpnstn

SOCIETÀ PROGETTO 3000 SOC.

COOP a

R.L.

P.I.01922040736, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI
PARIOLI n.48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SOCIETÀ AGENZIA LOBUONO S.A.S. DI LUIGI LOBUONO & C.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO
n.107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA
LOBUONO TAJANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PROGETTO 3000 SOC. COOP. a
r.I., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI LECCE;
– intimati

avverso la sentenza n, 3012016 della CORTE D’APPELLO di

LECCE, depositatd il 20/05/2016;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO..
4

RILEVATO CHE

Lecce ha respinto il reclamo proposto dalla Società Progetto
3000 coop. a r.I., nei confronti del Fallimento Società Progetto
3000 coop. a r.l. nonché del creditore istante Agenzia Lobuono
S.a.s. di Luigi Lobuono & C. e del Procuratore Generale presso
la Corte d’appello di Lecce contro la sentenza dichiarativa del
suo fallimento.

2. — Per la cassazione della sentenza la Società Progetto 3000
coop. a r.l. ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo
illustrato da memoria.
Agenzia Lobuono S.a.s. di Luigi Lobuono & C. ha resistito con
controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE
3. — Con un unico motivo di ricorso si denuncia: «Violazione
e/o falsa applicazione degli articoli 1 legge fallimentare, 2082 e
2545 terdecies c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.; nullità della sentenza per carenza e/o manifesta
illogicità della motivazione in relazione all’articolo 360, comma
1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla asserita sussistenza del
presupposto dell’esercizio . di un’attività commerciale da parte
della Società Progetto 3000 coop. a r.I.»,

censurandosi la

sentenza impugnata per aver ritenuto la fallibilità della società

Ric. 2016 n. 16284 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

1. — Con sentenza del 20 maggio 2016 la Corte d’appello di

nonostante quest’ultima fruisse nell’esercizio della propria
attività d’impresa di contributi statali per l’editoria tali da
coprire il 60% dei costi sostenuti dalla cooperativa.

RITENUTO CHE
— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. — Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha più volte avuto occasione di ribadire che
anche- una società cooperativa può, in caso di insolvenza,
essere assoggettata a fallimento, ex art. 2545 terdecies c.c. se
risulta che abbia svolto attività commerciale: lo scopo di lucro
non è inconciliabile con il fine mutualistico, e può essere
presente anche in una società cooperativa (Cass. 13 aprile
2017, n. 9567), essendo configurabile attività di impresa tutte
le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività
esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd.
lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo
inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente
anche in una società cooperativa, con conseguente soggezione
a fallimento in applicazione dell’art. 2545 terdecies c.c. (Cass.
12 luglio 2016, n. 14250; Cass. 24 marzo 2014, n. 6835).
Questa Corte (Cass. 24 marzo 2014, n. 6835, che secondo
quanto sostenuto in memoria suffragherebbe la tesi della non
fallibilità della società) ha d’altro canto – già fatto propria la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (cfr.
le sentenze 3 marzo 2011, C-437/09, Ag2R; 29 settembre
2011, C-521/09, Elf Aquitaine; 29 marzo 2011, C-201/09,
216/09, ArcelorMittal), la quale ha affermato, nell’ambito del

Ric. 2016 n. 16284 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-3-

4.

diritto dell’Unione in materia di concorrenza, come la nozione
di «impresa» comprenda qualsiasi entità che eserciti un’attività
economica, indipendentemente dal suo status giuridico e «dalle
sue modalità di finanziamento», ed intesa tale attività come
quella «consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato

Di guisa che nulla rileva, per i fini dell’esclusione del rapporto
di proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che la
società ritragga i propri finanziamenti, in parte, dall’intervento
pubblico.

6. — Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in
favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 8.100,00, di
cui C 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% e quant’altro dovuto per legge, dichiarando, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.p.r. numero 115 del
2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stestso`articolo’13.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

mercato».

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA