Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30646 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. un., 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in Roma, via P. S.

Mancini 2, presso l’avv. Ceschini Roberta, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Taurasia 9

presso l’avv. Catapano Angelo, rappresentato e difeso dall’avv.

Grassi Ludovico, giusta delega in atti;

– controricorrente –

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;

– Intimato –

Nel giudizio per separazione personale n. 16880/10 pendente presso il

Tribunale di Palermo;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 13.12.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente l’avv. Severino Grossi su delega, per B.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso riportandosi alle conclusioni

scritte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Palermo il 30.12.2010 B.S. chiedeva la separazione giudiziale dalla moglie G.L. e l’affidamento condiviso dei figli minori C. e M.C..

La G., costituitasi, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sosteneva che viceversa questa fosse radicata presso il giudice inglese, affermava di aver adito detto giudice in data successiva al 30.12.2010 e sollecitava infine declaratoria di inammissibilità del procedimento, quanto meno con riferimento alle domande relative alla responsabilità genitoriale ed al contributo per i figli.

Con ricorso notificato il 22.3.2011 la stessa G. proponeva poi ricorso per regolamento di giurisdizione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il B..

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza del 13.12.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso la G. ha sostenuto la carenza di giurisdizione del giudice italiano per le seguenti ragioni:

1) con riferimento all’art. 8 del Regolamento CE 2201/03, per il quale le autorità giurisdizionali di un Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se questi risiede abitualmente in detto Stato; nel caso di specie i due figli minori avrebbero avuto residenza in Londra, come sarebbe stato all’evidenza deducibile dalle stesse indicazioni contenute nel ricorso per separazione, e da ciò sarebbe derivata l’individuazione della giurisdizione in favore del giudice inglese.

Non avrebbe poi avuto rilevanza in senso contrario il disposto del primo comma dell’art. 12 dello stesso Regolamento che disciplina la proroga della competenza. In detto articolo è infatti fra l’altro stabilito che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata la competenza a decidere sulle domande di separazione personale dei coniugi sono competenti anche per le domande relative alla responsabilità dei genitori riconducibili a tali domande, se la detta competenza è stata accettata dai coniugi, ipotesi non riscontrabile nel caso in esame, atteso che la competenza in questione era stata esplicitamente contestata da essa ricorrente;

2) in relazione all’art. 5 del Regolamento CE 44/2001, per il quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro, nel caso di controversia avente ad oggetto obbligazioni alimentari, può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale ovvero, qualora si tratti di domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti a quello competente a conoscere quest’ultima, secondo la legge nazionale. La domanda del B. relativa alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori, avrebbe dunque dovuto essere comunque proposta davanti al giudice inglese anche sotto il profilo indicato, in quanto connessa a quella avente ad oggetto la responsabilità genitoriale, domanda questa riservata alla giurisdizione di detto giudice, per le considerazioni svolte sub 1).

Osserva il Collegio che è fondato il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, e deve essere dunque affermata la giurisdizione del giudice inglese, con riferimento alle domande relative all’affidamento dei figli ed alle misure da adottare per il loro mantenimento.

Ed infatti in proposito soccorre il disposto del Regolamento CE 2201/2003, che indica i parametri di riferimento ai fini della individuazione del giudice deputato a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio (sezione 1) e su quelle di responsabilità genitoriale (sezione 2).

In particolare, per quanto concerne le prime è fra l’altro stabilito, per quel che interessa in questa sede, che è individuabile la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di coniugi entrambi cittadini, quale quello ricorrente nella specie (art. 3, comma 1, lett. b del citato Regolamento); in ordine alle seconde è viceversa previsto che la giurisdizione sia determinata in ragione del luogo in cui il minore risiede abitualmente (art. 8 del medesimo Regolamento). Alla luce delle chiare prescrizioni contenute nei due citati articoli, deve dunque ritenersi che delle diverse domande contenute nel ricorso del B., per quella di separazione personale dal coniuge vi sia la giurisdizione del giudice italiano, mentre per quelle relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento la giurisdizione sia del giudice inglese. Tale conclusione, basata sul tenore letterale delle disposizioni, risulta poi ulteriormente confortata dalle considerazioni formulate dal legislatore comunitario nel preambolo del Regolamento in questione.

In particolare rilevano sotto questo aspetto i punti 12 e 13, nei quali è rispettivamente rappresentata l’opportunità che le regole di competenza in tema di responsabilità genitoriale si informino all’interesse superiore del minore, e segnatamente al criterio di vicinanza, nonchè la possibilità – sempre ai fini della realizzazione del detto interesse e sia pure a titolo eccezionale nel verificarsi di determinate condizioni – “di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro, se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso”.

Risulta dunque all’evidenza come sia stato privilegiato, ai fini della determinazione della competenza, il parametro riconducitele al luogo in cui il minore si trova stabilmente ed in cui sia pertanto ravvisabile il centro dei suoi affetti ed interessi, soluzione questa che trova fondamento anche nel più corretto ed agevole sviluppo processuale che ne deriva, essendo incontestabilmente molto più complesso, per un giudice che operi a distanza dal luogo in cui si trova il minore, compiere tutti gli atti istruttori necessari ai fini del decidere.

Quanto poi al luogo di residenza dei figli del B. e della G., non è dubbio in punto di fatto che i detti minori siano residenti a (OMISSIS), risultando la circostanza dalle stesse prospettazioni del B. (p. 4 del ricorso in esame, in cui è riportata la parte del suo ricorso per separazione giudiziale, in cui è fra l’altro riferito “che i due figli minori, pur residenti a (OMISSIS), non hanno mai interrotto i rapporti con l’Italia”).

Giova infine rilevare, come ultima considerazione, che l’individuazione della giurisdizione del giudice inglese risulta ulteriormente confortata dal disposto dell’art. 12 del Regolamento 2201/2003, in tema di proroga della competenza.

In detto articolo è infatti stabilito che le autorità giurisdizionali dello Stato competenti a decidere sulle domande di separazione personale dei coniugi sono competenti anche per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande, a condizione che almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio e la competenza giurisdizionale di detta autorità sia stata espressamente accettata da entrambi i coniugi e sia conforme al superiore interesse del minore. Nella specie la G. non ha accettato la giurisdizione del giudice italiano, sicchè questa non può essere desunta dalla non contestata giurisdizione di tale giudice per quanto riguarda la domanda di separazione personale.

Nè può fondatamente ritenersi che l’accettazione della giurisdizione limitatamente a quest’ultima domanda comporti anche quella relativa alle altre, per la connessione fra esse esistenti.

Depongono infatti in senso contrario sia il dato testuale, che per l’appunto proprio rispetto alla domande relative alla responsabilità dei genitori richiede l’espressa ed univoca accettazione dei coniugi, che quello logico sistematico. A tale riguardo va invero rilevato che l’individuazione della giurisdizione secondo un parametro non coincidente con quello del luogo di residenza del minore è subordinata al consenso di entrambi i genitori, ed il criterio appare del tutto ragionevole, essendo ad essi fisiologicamente rimessa la tutela dell’interesse del minore.

Viceversa, ove si ritenesse l’accettazione della giurisdizione sulla domanda di separazione idoneo presupposto per la proroga della competenza anche sulle domande relative alla responsabilità dei genitori, al parametro normativo precedentemente indicato se ne sostituirebbe un altro, basato su un consenso prestato con riferimento a domanda non direttamente incidente sulla posizione del minore, ed indipendentemente da ogni valutazione circa l’interesse di questi. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso va esclusa la giurisdizione del giudice italiano essendo viceversa ravvisabile la giurisdizione del giudice inglese, con conseguente condanna del B., soccombente nella presente fase, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna B.S. al pagamento delle spese di fase, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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