Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30646 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 27/11/2018), n.30646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19679-2017 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE, DI CASSAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ILARIA PIA AIRENTI;

– ricorrente –

contro

F.F., F.P., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 596/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che: con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Genova, per quel che è qui ancora di utilità, decidendo in sede di rinvio, dopo che la sentenza in precedenza emessa dalla stessa Corte era stata cassata con la sentenza n. 5409/2015 di questa Corte, confermò il capo della sentenza del Tribunale d’Imperia del 19/12/2006, con il quale L.B. era stato condannato “a rimettere in pristino il muro perimetrale del fabbricato (per cui è causa) abusivamente sopraelevato demolendolo nella misura di 40 centimetri di altezza”, ponendo a carico dell’ A. i 2/3 delle spese legali di merito, per il residuo compensate;

che avverso la statuizione d’appello emessa in sede di rinvio l’ A. avanza ricorso basato su triplice censura, ulteriormente illustrata da memoria;

che la controparte non ha svolto difese;

considerato, in limine, doversi rilevare che la circostanza che la persona del relatore ed estensore della sentenza di questa Corte n. 5409/2015 coincida con il Presidente di questo Collegio non assume rilievo di sorta in quanto, siccome più volte chiarito, il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un “error in procedendo” o in un “error in iudicando”, atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Sez. 3, n. 14655, 18/7/2016, Rv. 640587; ma già prima, n. 24148, 25/10/2013, Rv. 627789);

considerato che il primo motivo, con il quale viene denunziata violazione dell’art. 116 c.p.c., e art. 2700 c.c. assumendosi che il Giudice del rinvio aveva errato nell’aver basato la propria decisione sulle risultanze della prova per testi, che trovavano smentita nelle emergenze della pratica edilizia e del contenzioso amministrativo documentati in giudizio, è del tutto privo di giuridico fondamento, in quanto:

a) è di palmare evidenza che il ricorrente richiede che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio e, pertanto, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile;

b) una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli arti. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5;

c) l’evocazione dell’art. 2700 c.c., è fuori luogo: la invocata documentazione amministrativa (peraltro non scrutinabile in questa sede poichè non resa a questa Corte immediatamente conoscibile), riguardante, il peraltro tormentato, iter edilizio (che a dire dello stesso ricorrente, risulta segnato, per lo meno, da errori progettuali e scostamenti dalle regole locali, tanto da aver reso necessari procedimenti di sanatoria), non integra affatto la fattispecie dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c., cioè fideifacente nei rapporti tra privati “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, trattandosi di determinazioni amministrative, precedute da accertamenti e valutazioni della p.a., non dotati della forza privilegiata invocata, perchè non aventi la finalità di assicurare fede privilegiata nei rapporti tra privati a dichiarazioni raccolte o a fatti osservati dal pubblico ufficiale;

b) nel resto vengono mossi rilievi all’apprezzamento probatorio, di esclusivo dominio del giudice del merito e non censurabile in questa sede;

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte locale tenuto conto del fatto che il muro, oggetto della condanna alla parziale demolizione, era frutto di una ricostruzione e che le foto, che la sentenza censurata aveva ritenuto dimostrare l’illegittimo innalzamento, così confermando la prova per testi, erano state malamente interpretate, non essendosi tenuto conto della diversità di angolazione degli scatti, è inammissibile: a) l’art. 360 c.p.c., n. 5, post riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (pur dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi, che qui non ricorrono, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, avendo la Corte territoriale affermato l’illegittimo innalzamento attraverso il ragionato vaglio di tutte le risultanze istruttorie, nel mentre la critica mossa con la censura in rassegna, prendendo le mosse da una ipotesi congetturale, manifesta la non condivisione per il risultato al quale la Corte locale è giunta;

c) l’omissione, come questa Corte ha ripetutamente affermato, deve, invece, concernere un fatto materiale, primario o secondario, avente il carattere qualificante della decisività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 5133, 5/3/2014, Rv. 629647; Sez. 1, n. 7983, 4/4/2014, Rv. 630720;

n. 23940, 12/10/2017, Rv. 645828; Sez. 6-5, n. 23238, 4/10/2017, Rv. 646308);

d) l’omissione, come si è detto, deve consistere in elementi fattuali, giammai può essere succedaneamente individuata nell’esercizio del potere motivazionale (cfr., Sez. 3, n. 5795, 8/3/2017, Rv. 643401), come, in definitiva, propone il ricorrente;

considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorso denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con il quale contesta il giudizio di prevalente soccombenza a suo carico, con addebito dei 2/3 delle spese legali per i giudizi di merito, assumendosi che, ove la Corte d’appello avesse tenuto conto delle tre domande avanzate dalla controparte, della quale una sola accolta e dell’unica (riconvenzionale) del ricorrente, del pari disattesa, non avrebbe potuto esprimere un tal giudizio, non merita accoglimento, in quanto:

a) il grado della reciprocità della soccombenza costituisce valutazione di merito in questa sede non censurabile;

b) in disparte, è utile ricordare che il vaglio numerico proposto, secondo il quale avrebbe più torto chi ha visto più domande rimanere disattese, non può essere condiviso, spettando al giudice la stima ponderale complessiva, dalla quale, come è ovvio, non può sfuggire il peso del rigetto delle difese del convenuto;

considerato che nulla deve essere disposto per le spese, non avendo la controparte svolto difese in questa sede;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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