Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30646 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30646 Anno 2017
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 16093-2016 proposto da:
SOCIETÀ X 22 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (gia Xenesys s.r.I.)
C.F.01137980528, in pérsona del liquidatore e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO n.2, presso lo studio dell’avvocato MARCO
BISOZZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati PRIMO
BELARDI, e GUIDO D’AMELIO;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI X 22 S.R.L., PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 847/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 24/05/2016;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.
RILEVATO CHE
1. — Con sentenza del 24 maggio 2016 la Corte d’appello di

confronti del Fallimento X 22 S.r.l. nonché del Procuratore
Generale presso la Corte d’appello avverso la sentenza con cui
il Tribunale di Siena, all’esito di dichiarazione di inammissibilità
del concordato preventivo richiesto dalla società, ne aveva
dichiarato il fallimento.

2. — Per la cassazione della sentenza X 22 S.r.l. ha proposto
ricorso affidato.a due motivi illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE
3. — Il primo motivo è. svolto sotto la rubrica:

«Motivo n. 1,

attinente alla nullità della sentenza ex articolo 360 comma 1°
n. 4 c.p.c. in assenza di un suo elemento costitutivo, con
riguardo alla motivazione, riconoscibile in quanto atta a
spiegare le ragioni del provvedimento, con riferimento
all’articolo 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e 111 comma 6° della
Costituzione»,

censurando la “sentenza impugnata per aver

lasciato -senza risposta, e con motivazione incomprensibile ed
oscura, tutte le deduzioni critiche dell’appellante avverso la
sentenza di primo grado.
Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: «Motivo n. 2, alla
violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo
agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare (regio
decreto 16 marzo 1942 n. 267 e succ. mod.) dai principi
Ric. 2016 n. 16093 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-2-

Firenze ha respinto il reclamo proposto da X 22 S.r.l. nei

regolatori del ricorso straordinario per Cassazione ex articolo
111 della Costituzione, in riferimento all’articolo 360 n. 3
c.p)c.», sostenendosi che, ove condiviso quanto detto circa la
motivazione solo apparente del provvedimento impugnato,
«resulta

per tabulas

siano state disattese sia le norme

dei suoi rapporti con il fallimento sia i principi dell’ordinamento
giuridico attinente all’assetto ed all’ambito di operatività del
ricorso straordinario per cassazione

ex articolo 111 della

Costituzione».

RITENUTO CHE

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. — Il ricorso è manifestamente infondato.
I due motivi possono essere simultaneamente esaminati.
Non sussiste la denunciata violazione dell’articolo 132, numero
4, c.p.c. nonché dell’articolo 111 della Costituzione.
Ed invero, affinché sia integrato il vizio di

«mancanza della

motivazione» agli effetti di cui all’articolo 132, n. 4, c.p.c.,
occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che
alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo
svolgimento del processo segue l’enunCiazione della decisione
senza alcuna argomentazione, ovvero che essa formalmente
esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni
siano svolte in modo talmente contraddittorio da non
permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come
giustificazione del

decisum

(Cass. 18 settembre 2009, n.

20112), ricorrendo in questa seconda ipotesi il vizio della
motivazione meramente apparente. La motivazione, in
Ric. 2016 n. 16093 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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regolatrici del concordato preventivo in materia fallimentare e

particolare, è solo apparente, e la sentenza è nulla perché
affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della
decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice

lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n.
22232).
Nel caso in esame la sentenza è comprensibilissima, dal
momento che la stessa altro non ha fatto che prestare
adesione al dictum di Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n.
9935, laddove ha affermato che la dichiarazione di fallimento,
non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica
tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di
impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo,
intendendo detta affermazione riferita anche all’eventuale
impugnazione con ricorso straordinario per cassazione.
Soluzione, quella adottata dalla Corte territoriale, la quale
trova piena conferma nel principio secondo cui:

«La

sppravvenuta dichiarazione del fallimento comporta
l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili
contro il diniego di bmologazione del concordato preventivo e,
comunque, l’improcedibilità del separato giudizio di
omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo

ex art. 18 I. fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi
dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni
caso il concordato» (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2017, n. 9146).

Hanno difatti chiarito le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi
sulla sorte del ricorso straordinario per cassazione proposto
contro il diniego del concordato preventivo, con conseguente
Ric. 2016 n. 16093 sez. M1 – ud. 07-11-2017
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per la formazione del proprio convincimento, non potendosi

dichiarazione di fallimento, che la pendenza del procedimento
di concordato preventivo impedisce temporaneamente la
dichiarazione di fallimento in caso di contemporanea pendenza
dei due procedimenti, ma non oltre la decisione di prima
istanza, potendo procedersi alla dichiarazione di fallimento in

dell’apertura della procedura concordataria, di guisa che è
inammissibile ovvero improcedibile (se già proposta)
l’impugnazione autonomamente proponibile avverso il diniego
di omologazione in caso di sopravvenuta dichiarazione di
fallimento. Ed infatti, non sarebbe possibile che, in
accoglimento dell’impugnazione del debitore, sia dichiarato
omologabile un concordato ormai precluso dal sopravvenuto
fallimento. Né sarebbe possibile, come chiarito, la sospensione
del giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento in
attesa della definizione del giudizio di omologazione, perché le
questioni relative all’omologazione sono necessariamente
assorbite dalla impugnazione della sentenza dichiarativa di
fallimento.

6. — Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il
raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso; nulla per le spese; ai sensi dell’articolo 13,
comma 1 quater, del d.p.r. numero 115 del 2002, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2017.
Ric. 2016 n. 16093 sez. M1 – ud. 07-11-2017
-5-

pendenza di impugnazione del provvedimento di diniego

DEPOSITATO IN CANCELERP,

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