Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30645 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 27/11/2018), n.30645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19293-2017 proposto da:

S.A., G.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RICCARDO CRISTOFARI;

– ricorrenti –

contro

B.V., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato EZIO TOMELLINI;

– controricorrenti –

contro

O.L., CA.NI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto checon la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di Genova, accolto l’appello incidentale proposto da S.A. e G.T., dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio d’integrità del contraddittorio, compensando per intero le spese di lite fra le parti;

considerato che l’unitaria censura mossa con il proposto ricorso di S.A. e G.T., con la quale viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art.. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il Giudice del merito mancato di giustificare con una effettiva motivazione la propria decisione in ordine alla compensazione delle spese, è fondata per quanto appresso:

a) preliminarmente senza pregio appare la prospettazione d’inammissibilità dei controricorrenti B.V. e C.M., poichè se è pur vero che la deduzione, nei termini sopra riportati, del vizio motivazionale risulta incompatibile con il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dopo la riforma operata con il D.L. n. 83 del 2012, non v’è dubbio che i ricorrenti hanno allegato e decisivamente, il vizio di violazione della legge processuale; nè miglior fortuna può assegnarsi alla pretesa inammissibilità, derivante dal fatto che i ricorrenti hanno invocato decisione nel merito da parte di questa Corte, difatti, praticabile o meno che risulti l’aspettativa, la stessa si pone al di fuori dei requisiti essenziali del ricorso, delineati dall’art. 366 c.p.c.;

b) a fronte dell’accoglimento dell’appello incidentale (nè può logicamente affermarsi che si ebbe a trattare di un accoglimento parziale, essendo di palmare evidenza che il merito della vicenda restò assorbito, e non già, siccome vorrebbero i controricorrenti, deciso in senso sfavorevole alla controparte) la sentenza impugnata affermò testualmente che “La particolare natura della causa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite”;

c) costituisce principio fermo affermato a Sezioni Unite (sent. n. 20598, 30/7/2008, Rv. 604398) che nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (come in questo caso), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito);

d) in quella occasione si è avuto modo di ulteriormente precisare che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali;

e) nel caso in esame, non solo manca del tutto una motivazione esplicita, non potendosi dir tale l’impenetrabile apodittico assioma sopra riportato, ma non è neppure dato rinvenire traccia d’implicita motivazione nel senso sopra chiarito;

considerato che, pertanto, la sentenza deve essere cassata sul punto con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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