Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30645 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30645 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 10128-2016 proposto da:
MEREGHETTI ELIO CARLO, MEREGHETTI ANGELA,
MEREGHETTI LUIGI,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
LUCISANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO COZZI;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente-

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 4810/12/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del

d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che i ricorrenti hanno depositato
memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4810/12/2015, depositata il 10 novembre 2015, la
CTR della Lombardia rigettò gli appelli proposti dai contribuenti

indicati in epigrafe nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la
sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato i rispettivi ricorsi
proposti avverso avvisi di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2005.
Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine della
partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Osserva la Corte, che all’esito del deposito della proposta del relatore,
favorevole all’accoglimento, in relazione al primo motivo, con
assorbimento del secondo, del ricorso dei contribuenti ed alla
conseguente fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, i
contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con relativa
documentazione allegata, comprovante l’avvenuto annullamento, da
Ric. 2016 n. 10128 sez. MT
-2-

ud. 05-10-2017

FATTO E DIRITTO

parte dell’Amministrazione finanziaria, in data 25 maggio 2016 degli
avvisi di accertamento aventi come destinatari i signori Elio Carlo
Mereghetti, Angela Mereghetti e Luigi Mereghetti, oggetto delle
rispettive impugnazioni da parte dei contribuenti nel giudizio
introdotto dinanzi alla CIP di Milano, sostanzialmente riconoscendo

contestato la sussistenza della plusvalenza a loro attribuita con
riferimento a vendita immobiliare nell’anno di riferimento.
In conseguenza di ciò, va ribadito,per quanto qui rileva, che la causa di
estinzione del giudizio del giudizio di cui all’art. 46 del d. lgs. n.
546/1992 per cessazione della materia del contendere, in conseguenza
dell’annullamento dell’atto recante la pretesa fiscale va dichiarata con
pronuncia (nel caso di specie, ordinanza, all’esito del rito camerale) che
operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta
composizione della controversia, per il venir meno delle ragioni di
contrasto, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali,
perché inidonee a regolare il rapporto tra le parti (cfr. Cass. sez. 5, 23
settembre 2011, n. 19533; Cass. sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9753).
Quanto alla disciplina delle spese di lite, essendosi consolidato
l’orientamento favorevole all’assunto dei contribuenti riguardo
all’insufficienza della mera rettifica del valore di mercato attribuito ai
fini dell’imposta di registro a giustificare l’accertamento per pretesa
plusvalenza ai fini IRPEF, solo in conseguenza dell’entrata in vigore
della norma, ritenuta d’interpretazione autentica, di cui all’art. 5,
comma 3, del d. lgs. n. 147/2015, ricorrono le condizioni di legge per
la compensazione delle spese di lite tra le parti con riferimento al
doppio grado del giudizio di merito, cedendo a carico
dell’Amministrazione, secondo soccombenza virtuale, quelle del
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Ric. 2016 n. 10128 sez. MT – ud. 05-10-2017
-3-

la fondatezza delle ragioni esposte dai contribuenti che avevano

P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e
condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore dei ricorrenti
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500,00 per

esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli

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