Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30644 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. un., 30/12/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 30/12/2011), n.30644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente Agg. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sez. –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11328-2010 per regolamento di competenza d’ufficio

proposto da:

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA

con ordinanza del 27/04/2010 2011 (r.g. n. 1261/2008) nella causa

tra: PROVINCIA DI CASERTA;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

A.S.L.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, il quale chiede che le Sezioni unite della

Corte dichiarino inammissibile l’indicata “richiesta” del Tribunale e

pronuncino d’ufficio i pertinenti principi di diritto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza depositata il 14 aprile 2008, il T.A.R. per fa Campania dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto da A.S.L. per l’annullamento del decreto con il quale la Provincia di Caserta aveva revocato il decreto di concessione di un contributo POR emesso in favore della prima, per l’ammodernamento strutturale dell’azienda zootecnica sita in (OMISSIS). Che, azionando le medesime pretese, con atto notificato il 30 settembre 2008, la A. adiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che chiedeva a questa Corte di regolare la giurisdizione;

Che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha osservato che la Provincia di Caserta ha revocato il decreto di concessione del finanziamento di cui si tratta a causa di variazioni apportate al progetto non preventivamente approvate, che hanno comportato un aumento di volumetria con conseguente carico di bestiame non consentito, e che la parte attrice ha chiesto l’accertamento della osservanza dei termini di validità del decreto di concessione nonchè l’accertamento della natura non essenziale delle varianti di progetto;

Che, ciò posto, il predetto Tribunale ritiene che, in particolare, la valutazione della natura non essenziale delle varianti di progetto implica un apprezzamenti caratterizzato da discrezionalità tecnica, in relazione alla quale la posizione del privato è qualificabile in termini di interesse legittimo, e tutelabile innanzi al giudice amministrativo;

Considerato che, con riferimento al riparto di giurisdizione in tema di interventi pubblici a favore di privati, quali finanziamenti o sovvenzioni, il ripaRto di giurisdizione è determinato dalla distinzione fra una prima fase, pubblicistica, dell’ammissione ai contributi, ed una seconda fase, privatistica, di erogazione degli stessi, sicchè, una volta intervenuta l’ammissione alle agevolazioni, spetta al giudice ordinario la cognizione delle questioni connesse al diritto soggettivo alla concreta erogazione dei contributi (cfr., in tal senso, Cass., S.U., ord. 9/9/2008);

Che il regolamento di giurisdizione va quindi deciso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, senza che vi sia luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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