Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30644 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15748-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ETTORE

DE RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE MARRA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di L’Aquila pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio (da Cass. n. 3743 del 2016), ha ritenuto, in riforma della pronuncia del Tribunale di Avezzano, il sussistente obbligo dell’Inps all’erogazione del beneficio contributivo (trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato) in favore di P.E., a causa dell’esposizione ad amianto subita da questi nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze dell’A.R.P.A. Abruzzo;

la Corte territoriale, in attuazione del principio affermato da questa Corte in sede rescindente a proposito della decorrenza del termine di decadenza triennale, ai sensi del D.P.R. n. 269 del 2003, art. 47, dalla data della domanda rivolta nei confronti dell’ente erogatore dei benefici dovuti per esposizione ad amianto, ha fatto decorrere il predetto termine dalla domanda amministrativa formulata dall’istante all’Inps e non già all’Inail;

nel merito ha, invece, stabilito, recependo le risultanze della relazione tecnica peritale, anche all’esito dei richiesti chiarimenti, che la prova dell’esposizione di P.E. all’amianto per un periodo di oltre dieci anni – così come richiesto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, – doveva ritenersi non raggiunta, e, pertanto, non maturato in capo al lavoratore il diritto al beneficio contributivo ai fini della cessazione anticipata dall’impiego;

la cassazione della sentenza è domandata da P.E. sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese l’Inps con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 639 del 1970, art. 47. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio”; contesta l’adesione acritica, da parte del giudice del merito, alle risultanze della CTU, segnatamente con riferimento alla data di cessazione dell’esposizione all’amianto, individuata nel 28 aprile 1994, e la mancata valutazione delle altre prove, già acquisite al primo grado di giudizio;

il motivo non merita accoglimento;

la pronuncia gravata, successiva al 2012, si sottrae al vizio di omessa motivazione, così come delineato nella novella dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5, del D.L. n. 83 del 2012, (art. 54, lett. b). conv. nella L. n. 134 del 2012), atteso che la censura, così come formulata dalla parte ricorrente, fuoriesce dai parametri fissati da tale ultima disposizione, i quali hanno inteso limitare la possibilità di un sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice del merito (cfr. sul punto, per tutte, Sez. Un. 8053 del 2014);

è pur vero che questa Corte ha stabilito che “Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (così, da ultimo Cass. n. 13770 del 2018), e tuttavia, nel caso in esame, la critica secondo la quale la Corte territoriale si sarebbe pedissequamente allineata agli esiti della CTU, appare contraddetta dal tenore della decisione impugnata, ove viene offerta idonea giustificazione della condivisione delle conclusioni peritali, sì come ritenute fondate su un esame accurato, sorrette da una motivazione corretta ed esauriente, nonchè prive di evidenti errori e vizi logici o tecnici; così valutate, le stesse conclusioni peritali hanno costituito – legittimamente – l’elemento tecnico determinante nella formazione del convincimento del giudice, indotto a tal fine a “…ritenere indimostrata, neanche in termini di probabilità qualificata, l’esposizione ultradecennale all’amianto” (p. 7 sent.);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuti.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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