Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30644 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30644 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 10111-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
COPPOLA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MAIELLO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 9375/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBU’InARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/10/2015;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 9375/03/2015, depositata il 27 ottobre 2015, la CTR
della Campania rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate
nei confronti del dott. Pasquale Coppola avverso la sentenza della CTP
di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente
avverso il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso
dell’IRAP versata per l’anno 2007.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste
con controricorso.
Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, in relazione
all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza
impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo
dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal
professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avendo
ritenuto, senza alcuna indagine in concreto, che di per sé lo
svolgimento del rapporto in regime di convenzione con l’ASL
territorialmente competente, configurando un rapporto di lavoro di
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

natura parasubordinata, fosse tale da escludere la sussistenza del
presupposto impositivo dell’IRAP, a nulla rilevando l’eventuale
presenza di un dipendente con mansioni meramente esecutive.
Con il secondo motivo, l’Amministrazione finanziaria denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.

violazione della normativa specifica e del principio di distribuzione
dell’onere della prova, ritenuto irrilevanti ai fini dell’imposizione IRAP
le spese sostenute per lavoro altrui, esimendosi dal verificare in
cocnreto le modalità di svolgimento dell’attività della dipendente.
I motivi possono essere tra loro congiuntamente esaminati in quanto
tra loro connessi.
Essi sono manifestamente infondati.
Posto che non è oggetto di contestazione tra le parti la natura delle
mansioni di segretaria svolte dall’unica dipendente part — time, la
pronuncia impugnata è conforme al principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), cui
si è uniformata la successiva giurisprudenza (tra le molte, cfr., più di
recente, Cass. sez. 6-5, ord. 6 settembre 2017, n. 20881; Cass. sez. 6-5,
ord. 12 settembre 2017, n. 21158), secondo cui il requisito
dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997,
quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente:
«a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non
sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti,
secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga
in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia

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460, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la pronuncia impugnata, in

dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria
ovvero meramente esecutive».
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di
legittimità, stante la sopravvenienza della succitata decisione delle

dell’amministrazione del ricorso per cassazione.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,
comma 1-

quater

del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.

Sezioni Unite di questa Corte alla notifica da parte

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