Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30643 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Velletri – Sezione Distaccata di Frascati, con ordinanza n. cron.

3724, depositata l’8.7.08, nel procedimento pendente fra:

B.A.;

REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, il Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Velletri, sezione distaccata di Frascati, con ordinanza dell’8 luglio 2008, ha richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza, in riferimento all’ordinanza del Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma in data 4 marzo 2008;

che il Tribunale richiedente riferisce che, con tale provvedimento, il Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma – adito per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di O. M. – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente il Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Velletri, ciò in quanto, nella specie, non vi sono elementi dai quali desumere che la M. abbia conservato significativi legami economici e sociali nella città di (OMISSIS), tenuto conto in particolare che la stessa, ricoverata presso la Clinica S. Raffaele di (OMISSIS), non è deambulante nè può viaggiare con i normali mezzi e che non è in grado di gestire alcun atto di natura patrimoniale;

che, in particolare, il Tribunale richiedente declina a sua volta la propria competenza, rilevando che la M. ha la residenza anagrafica in (OMISSIS), luogo ove coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi, che il domicilio in questione, Clinica S. Raffaele di (OMISSIS), potrebbe variare in base alle necessità mediche della beneficiaria stessa, e che la norma richiamata art. 404 cod. civ. non può essere interpretata restrittivamente, non potendosi di certo consentire che il criterio di nomina dell’amministratore di sostegno avvenga sulla base del domicilio della beneficiarla quale luogo di temporanea dimora, atteso, inoltre, che proprio per agevolare l’esercizio dell’incarico dell’amministratore di sostegno, deve tenersi conto del luogo di residenza del beneficiario nonchè del proposto amministratore di sostegno;

che nessuna delle parti cui è stata comunicata l’ordinanza che richiede il regolamento si è costituita nel presente giudizio;

che il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma.

Considerato che competente a conoscere la domanda proposta da G. R. è il Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma;

che l’art. 404 cod. civ. dispone che la nomina dell’amministratore di sostegno in favore della persona beneficiarla è attribuita alla competenza del giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio;

che, a sua volta, l’art. 407 cod. civ., nel disciplinare il procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, stabilisce, al primo comma, che il ricorso introduttivo, tra l’altro, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale …;

che questa Corte ha enunciato, in sede di regolamento di competenza, il principio per cui, in tema di nomina dell’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 404 cod. civ., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio, con la conseguenza che, in ragione del carattere alternativo di tale criterio,. lo stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio, il quale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di contraria volontà dell’interessato, nel luogo dove questi aveva abituale dimora prima dell’inizio del citato stato di detenzione (cfr., l’ordinanza n. 588 del 2008, con la quale è stata dichiarata la competenza del giudice tutelare dell’ultimo domicilio in un caso di internamento di una persona in ospedale psichiatrico giudiziario);

che d’altro canto, secondo il costante orientamento di questa Corte, il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicchè esso riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari, con la conseguenza che, affinchè possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all’altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l’effettiva volontà di operarlo, a prescindere dalla dimora o dall’effettiva presenza in quel determinato luogo, con l’ulteriore conseguenza che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in tale luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, ritornare nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 21370 del 2011, con richiamo dei precedenti conformi);

che tali principi ben s’attagliano all’individuazione del giudice tutelare territorialmente competente alla nomina dell’amministratore di sostegno, in quanto dal combinato disposto dei su richiamati art. 404 c.c. e art. 407 c.c., comma 1, il luogo ove il beneficiario dell’istituto ha la residenza o il domicilio deve corrispondere a quello in cui tale persona dimora abitualmente e stabilmente o che costituisce, comunque, il centro principale dei suoi affari e interessi, intesi in senso non soltanto economico ma anche morale, sociale e familiare;

che pertanto, nel caso di specie, la sola circostanza del ricovero della eventuale beneficiaria dell’amministrazione di sostegno – residente in (OMISSIS) – presso la clinica San Raffaele di (OMISSIS), non valendo ad integrare secondo i qui ribaditi principi un vero e proprio trasferimento di domicilio in ragione del suo intrinseco carattere temporaneo, non è neppure idoneo a determinare lo spostamento della competenza per territorio dal Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma a quello presso il Tribunale ordinario di Velletri;

che conseguentemente, previo annullamento del provvedimento del Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma del 4 marzo 2008, deve dichiararsi che competente a conoscere la domanda di istituzione di un amministratore di sostegno in favore di O. M. è lo stesso Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Cassa il provvedimento del Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma del 4 marzo 2008 e dichiara la competenza dello stesso Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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