Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30643 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4978-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso l’avv. ROSSANA CLAVELLI in Roma, Viale Europa 190- AREA

LEGALE TERRITORIALE CENTRO di POSTE ITALIANE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

P.C., M.U., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER;

– controricorrenti –

contro

R.A., X.V.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 567/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 8 giugno – 3 agosto 2017, n. 567 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza, nella parte in cui aveva dichiarato la illegittimità dei contratti a termine stipulati nell’anno 2007 tra i lavoratori M.U., P.C., R.A. e X.V. ed datore di lavoro POSTE ITALIANE spa ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis; riformava la sentenza di primo grado quanto alla decorrenza della rivalutazione e degli interessi sulla indennità liquidata L. n. 183 del 2010, ex art. 32;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, riteneva non raggiunta la prova del rispetto della clausola di contingentamento del 15% dell’organico aziendale, prevista dal suddetto art. 2, comma 1 bis, il cui onere cadeva a carico di POSTE ITALIANE S.p.A..

L’organico aziendale sul quale calcolare il numero di contratti a termine consentito nell’anno doveva essere computato secondo il criterio del full time equivalent, di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, mentre il numero dei lavoratori a tempo determinato doveva essere determinato per assunzioni (ovvero per teste) in relazione a tutti i contratti stipulati nell’anno (e non già unicamente in ragione di quelli sottoscritti al momento della stipula del contratto impugnato).

Poste italiane avrebbe dovuto fornire non solo il dato numerico dell’organico aziendale al 31/12/2007 ed indicare le assunzioni a termine del 2008 ma anche chiarire le modalità attraverso le quali la struttura aveva determinato le assunzioni a termine consentite nell’anno 2008 ed il monitoraggio del relativo iter al fine di garantire il rispetto del limite di assunzioni; avrebbe dovuto, inoltre, illustrare i criteri di calcolo adottati e spiegare, nel caso di superamento del limite percentuale, in che modo si potesse sostenere l’estraneità di tale violazione allo specifico rapporto di lavoro.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, articolato in tre motivi, cui hanno opposto difese con controricorso M.U. e P.C.; R.A. e X.V. sono rimaste intimate;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che POSTE ITALIANE spa ha depositato il verbale di conciliazione intervenuto in sede sindacale con i lavoratori M.U., P.C., R.A..

Diritto

CONSIDERATO

che in relazione alla posizione dei controricorrenti M.U. e P.C. nonchè per la lavoratrice R.A. deve essere preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, quale risulta dalle conciliazioni raggiunte per ciascuna della posizioni in sede sindacale, rispettivamente in date 25 ottobre 2018, 13 novembre 2018, 26 ottobre 2018, tutte aventi ad oggetto l’odierno giudizio (sentenza n. 136/2016 del Tribunale di Vicenza, parzialmente riformata dalla sentenza in questa sede impugnata).

che le spese del grado vanno compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..

che non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in caso di cessazione della materia del contendere; la cessazione della materia del contendere determina “la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata” (così, espressamente, Cass. SS.UU., Sentenza n. 1048 del 28/09/2000, Rv. 541106), sicchè, sul piano oggettivo, essa non può certamente essere equiparata al rigetto integrale o alla “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunzie che, al contrario, determinano il passaggio in giudicato sia formale che sostanziale – del provvedimento impugnato (Cassazione civile sez. III, 10/02/2017, n. 3542).

che il ricorso deve essere dunque esaminato limitatamente alla posizione di X.V..

La società ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, comma 1, denunciando l’errore di diritto del giudice dell’appello per avere ritenuto che l’organico aziendale sul quale computare la percentuale di legge del 15% dovesse essere calcolato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, mentre il numero di contratti a termine dovesse essere determinato per assunzioni;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, comma 1, per avere la sentenza ritenuto che – nell’ipotesi di calcolo dell’organico aziendale con il criterio del cd. full time equivalent di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, – non dovesse essere calcolato con criterio omogeneo il numero dei rapporti di lavoro a termine;

– con il terzo motivo, in via gradata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione all’ art. 1418 c.c., per avere la sentenza respinto la tesi della società secondo cui in caso di superamento del limite percentuale sarebbero illegittimi i soli contratti stipulati in epoca successiva al raggiungimento della soglia;

che ritiene il Collegio si debbano accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

che, invero, quanto ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, la sentenza impugnata, nell’affermare la illegittimità del termine sul rilievo del mancato rispetto del rapporto percentuale di cui al cit. D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, verificato secondo il criterio del full time equivalent mutuato dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, si è posta in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, cui si intende assicurare in questa sede continuità.

Recenti arresti di questa Corte (Cass.15/01/2018, n. 753; Cass. 22/03/2018 n. 18166; Cass. 16/11/2018 n. 29634) hanno, infatti, chiarito che l’art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, nel prevedere che il numero dei lavoratori assunti a termine dalle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste non può superare il limite percentuale del quindici per cento dell’organico aziendale, si riferisce al numero complessivo dei lavoratori assunti in base ad un criterio quantitativo “per teste”. E’ stato in particolare osservato che il criterio sancito dal cit. D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, comma 1, aveva la finalità di facilitare il calcolo dell’organico in sede di recepimento della Dir. 1997/81/CE, ed in vista della prevedibile estensione del lavoro a tempo parziale ma non anche di disciplinare il limite di utilizzo del contratto a tempo determinato, che ha una specifica “ratio”, riconducibile alla finalità antiabusiva della Dir. 1999/70/CE, ed implicante un’omogeneità di raffronto con l’organico aziendale. La stretta correlazione tra finalità antiabusiva e fissazione del limite percentuale (anche in relazione agli scopi della Direttiva), l’uso del termine “assunzioni”, che richiama un parametro quantitativo, il fatto che diversamente opinando si dovrebbero confrontare illogicamente ed irrazionalmente tra di loro parametri non omogenei- il che è già stato escluso da questa Corte (cfr. Cass. n. 3031/2014) in relazione alla verifica del rispetto delle clausole di contingentamento fissate dalla contrattazione collettiva – porta a concludere nel senso che non possa operare la norma generale di cui all’art. 6 già citato, che vale per diversi fini a carattere generale. In sostanza, il legislatore ha tenuto conto di un mero criterio quantitativo, chiaramente “per teste” e quindi coerentemente introdotto (per consentire un confronto tra dati omogenei ed impedire abusi nello specifico settore) una norma specifica, che rimane immune dalla normativa generale sulla determinazione dell’organico aziendale, a meno di non arrivare a soluzioni irragionevoli ed illogiche, come quella del doppio criterio di computo;

che a tanto consegue l’assorbimento del terzo motivo;

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., e la causa va rinviata ad altro giudice, che si indica nella Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinchè provveda alla verifica del rapporto percentuale tra assunzioni a termine e assunzioni a tempo indeterminato alla luce del criterio sopra indicato;

che al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per le posizioni di M.U., P.C. e R.A.. Spese compensate.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo per la posizione di X.V.. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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