Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30643 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30643 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 5861-2016 proposto da:
ZANZURI ALAIN HAIM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA c . o
DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio
dell’avvocato AURORA SPACCATROSI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO IMBIMBO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controdcorrente avverso la sentenza n. 3720/50/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 01/09/2015;

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3720/50/2015, depositata il 1° settembre 2015, la
CTR della Lombardia rigettò l’appello proposto dal contribuente
indicato in epigrafe nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la
sentenza della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto
dal contribuente medesimo avverso avviso di accertamento per
IRPEF, IRAP, IVA ed altro per l’anno 2006.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Amministrazione finanziaria
resiste con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per
violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546/1992, dell’art.
132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111,
comma 6 della Cosi., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,
lamentando la carente esposizione delle vicende processuali ed in
particolare dei motivi specifici di gravame avverso la decisione di
primo grado, che impediva la verifica della

ratio decidendi della

pronuncia impugnata, ed in particolare se alla conferma della decisione
della CTP il giudice d’appello fosse pervenuto attraverso una propria
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

autonoma e compiuta valutazione dei motivi di appello, così da
ritenerli infondati.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in subordine al primo,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del
d.P.R. n. 600/1973, degli ara. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dei principi

comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la decisione impugnata – nel
confermare la legittimità dell’accertamento analitico — induttivo dei
maggiori ricavi attributi al contribuente, svolgente attività di mediatore
immobiliare – attribuito efficacia di prova presuntiva al mero
scostamento delle percentuali sulle provvigioni rispetto alla media di
settore, che costituisce di per sé mero dato statistico, ciò che,
comportando che l’onere probatorio in punto di sussistenza di
maggiori ricavi incombeva all’Amministrazione finanziaria,
determinava altresì l’assoluta irrilevanza dell’affermazione da parte
della CTR relativa alla mancata produzione da parte del contribuente di
documenti utili a contrastare l’assunto dell’Ufficio.
Infine, con il terzo motivo, il ricorrente formula istanza di applicazione
dell’art.1, comma 2, 5, comma 4, e 6, comma 1, del d. lgs. n. 471/1997,
come novellati dal d. lgs. n. 158/2015, con decorrenza dall’1.1.12016, e
quindi delle sanzioni più favorevoli previste dalle norme indicate, ai
sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 472/1997, lamentando, in ogni caso,
violazione delle citate norme in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha più volte espresso il principio secondo il quale,
affinché la sentenza pronunciata in sede di gravame sia correttamente
motivata per relationem alla decisione di primo grado, occorre che il
giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice,
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giuridici in materia di prova per presunzioni, in relazione all’art. 360,

«esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della
pronuncia in relazione ai motivi d’impugnazione proposti, sì da
consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di
ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero perché
il rinvio sia operato sì da renderne possibile ed agevole il controllo,

quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la
decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di
primo grado, senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei
motive di gravame» (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 1, 19
luglio 2016, n. 14786; Cass. sez. unite 20 marzo 2017, n. 7074; con
specifico riferimento a pronunce rese dalle Commissioni tributarie
regionali per relationern alle sentenze di primo grado, cfr. Cass. sez. 6-5,
ord. 26 giugno 2017, n. 15884; Cass. sez. 6-5, ord. 21 settembre 2017,
n. 22022).
La pronuncia in questa sede impugnata, dopo aver in modo
estremamente sommario indicato i motivi di appello addotti dal
contribuente, si è limitata ad affermare di ritenere «concludenti le
osservazioni già svolte dalla Commissione provinciale in ordine alla
mancanza di congruità delle percentuali delle provvigioni riscosse
rispetto ai valori medi applicati nel settore».
La laconicità del riferimento al contenuto della decisione di primo
grado, senza che l’adesione alla stessa possa considerarsi frutto
dell’esame e della valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame,
comporta la nullità della pronuncia impugnazione per motivazione
meramente apparente, tale da non consentire il controllo sulla ratio
decidendi della pronuncia impugnata.

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dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del
secondo, mentre in relazione al terzo ne va comunque affermata la
manifesta fondatezza alla stregua dei principi affermati, più di recente,
da Cass. sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 15978; Cass. sez. 5, 21
dicembre 2016, n. 26479; Cass. sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16679; Cass.

superveniens in relazione al trattamento sanzionatorio più favorevole,

ove, a seguito di nuovo esame, il giudice di rinvio ritenga di
confermare la legittimità della ripresa a tassazione degli importi di cui
all’avviso di accertamento impugnato.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla CTR della
Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine
alle spese del gudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo e terzo motivo, assorbito il
secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di legittimità.

sez. 5, 24 luglio 2013, 17972), in punto di applicabilità dello ius

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