Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30642 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28241-2009 proposto da:
TIBA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCCA 12, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO DEL PESCHIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato POLIDORI CARLO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di (OMISSIS) – (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE A. MORO 5, presso l’UFFICIO LEGALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FAVA ALFREDO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
AZIENDA POLICLINICO (OMISSIS) – (OMISSIS) in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DEL POLICLINICO 155, presso lo studio dell’avvocato CAPPARELLI
ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– controricorrente e ricorrente Incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 4571/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
28/03/08, depositata il 10/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato Alfredo Fava difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente con atto di costituzione con procura a margine l’Avvocato
Nardella Antonio (per il Policlinico) ma non è ammesso alla
discussione per irritualità della procura;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che adersice
alla relazione.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che Tiba s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Roma in data 10 novembre 2008 con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’Università degli Studi di (OMISSIS) e in favore della Tiba s.r.l.; che la ricorrente denuncia: a) violazione della L. n. 453 del 1999, art. 2; b) violazione della L. n. 453 del 1999, art. 2, commi 3 e 6;
che l’Università degli Studi di (OMISSIS) resiste con controricorso e l’Azienda Policlinico (OMISSIS) resiste con controricorso e ricorso incidentale.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della legge cit. alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.”;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura art. 360 c.p.c., ex n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;
che nella specie il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto e che, pertanto, il ricorso può essere discusso in camera di consiglio; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese con Euro 2800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011