Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30642 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30642 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 5777-2016 proposto da:
CHERUBINI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
RAMADORI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO
D’ARRIGO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

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Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 3639/67/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA, depositata 11 21/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 3639/67/2015, depositata il 21 agosto 2015, la CTR
della Lombardia — sezione staccata di Brescia — accolse l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra Roberta
Cherubini avverso la sentenza della CTP di Brescia, che aveva invece
accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di
accertamento per IRPEF e relative addizionali, IVA ed IRAP per
l’anno 2007, che traeva origine da indagini bancarie.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi.
L’Amministrazione finanziaria ha dichiarato di costituirsi al solo fine di
partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per
violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per difetto
assoluto di motivazione o motivazione meramente apparente.
Ric. 2016 n. 05777 sez. MT – ud. 05-10-2017
-2-

NAPOLITANO.

Il motivo è manifestamente fondato.
Invero la sentenza impugnata, dopo aver correttamente affermato che
l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 onera il contribuente alla prova
contraria rispetto alla presunzione legale posta dalla citata norma, si
limita ad affermare, in astratto, che detta norma «dovrebbe dissuadere

personale» a causa della difficoltà di fornire successivamente detta
prova.
Manca, tuttavia, ogni puntuale riferimento al concreto atteggiarsi dei
fatti di causa (di là dal mero riferimento, in forma perplessa, a quella
che sarebbe stata l’allegazione difensiva della contribuente), soprattutto
riguardo all’esplicitazione delle ragioni per le quali le prove offerte dalla
contribuente non potessero essere ritenute idonee al superamento della
presunzione relativa posta dalla citata norma.
La pronuncia impugnata, il cui contenuto decisorio si rivela pertanto
inidoneo a far riconoscere l’iter logico — giuridico seguito dal collegio
giudicante per pervenire alla relativa decisione, incorre quindi, come
chiarito da questa Corte in plurime occasioni (tra le molte, più di
recente, Cass. sez. 6-5, ord. 22 giugno 2017, n. 15632; Cass. sez. 6-5,
ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 19 dicembre 2016, n.
26127; Cass. sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599), nel vizio di
motivazione meramente apparente.
La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo
motivo, ciò comportando l’assorbimento del secondo e terzo motivo
di ricorso.
La causa va pertanto rinviata per nuovo esame alla CTR della
Lombardia — sezione staccata di Brescia — in diversa composizione,
che pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
Ric. 2016 n. 05777 sez. MT – ud. 05-10-2017
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qualunque imprenditore da un utilizzo disinvolto del conto corrente

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia — sezione staccata di
Brescia — in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere

sulle spese del giudizio di legittimità.

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