Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30641 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19838-2009 proposto da:
VEGLIANTE LUIGI & C. SAS DI LUIGI VEGLIANTE (OMISSIS) in
persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POMARANCIO 1, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI
ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MATURO GIUSEPPE, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO IGM DI GIANFRANCO MAGGIO’;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2435/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
dell’11.6.08, depositata il 18/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito per il ricorrente l’Avvocato Domenico Columba (per delega avv.
Giuseppe Maturo) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che Vegliante Luigi & C. S.a.s. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli in data 18 giugno 2008 con la quale è stata confermata la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato l’inefficacia del mandato all’incasso e del successivo pagamento a favore della ricorrente società e per l’effetto aveva condannato quest’ultima a restituire alla Curatela del Fallimento I.G.M S.a.s. la somma incassata oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo;
che la ricorrente denuncia: a) violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, e della L. n. 406 del 1991, art. 34, comma 3 bis; b) violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, e vizio di motivazione; che Fallimento I.G.M. S.a.s. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della legge cit. alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.”;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura art. 360 c.p.c., ex n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;
che nella specie il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto e che, pertanto, il ricorso può essere discusso in camera di consiglio;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011