Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30641 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 25/11/2019), n.30641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2058-2018 proposto da:

D.M., D.R., P.M., nella qualità

di eredi di D.M.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA

GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato C.N.;

– ricorrenti –

contro

NUOVO PIGNONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio

dell’avvocato MILILLI DEBORA, rappresentata e difesa dagli avvocati

GUADALUPI LAPO, CALABRESI ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 447/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 8 novembre-22 dicembre 2016 numero 447 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Massa, che, pur avendo accolto la domanda proposta da D.M., D.R. e P.M. – eredi di D.M.S. – nei confronti di NUOVO PIGNONE S.p.A., datrice di lavoro del de cuius, per il risarcimento del danno biologico derivante dall’esposizione ad amianto ed ad altre sostanze morbigene sul luogo di lavoro, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno morale soggettivo e del danno esistenziale;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava, quanto al danno morale, che il Tribunale aveva liquidato il danno biologico applicando le tabelle del Tribunale di Milano, che già prevedevano una liquidazione congiunta del danno biologico e del danno morale e che non sussistevano elementi per riconoscere un maggior danno.

Il danno morale, pur avendo una sua specificità come voce del danno non patrimoniale, era soggetto alle regole generali di allegazione e prova.

Come già evidenziato in casi analoghi, il pregiudizio doveva essere obiettivamente riconoscibile come conseguenza dell’illecito: a tal fine non bastava il riferimento a generici stati d’animo (stress, disagio, angoscia, con allegazioni uguali per tutti i lavoratori).

Nel corso del giudizio di primo grado non era stata espletata la prova per testi (diversamente da quanto dedotto dagli appellanti) ed il primo giudice aveva respinto la domanda per la genericità ed irrilevanza delle prove articolate, mentre in appello non era stata chiesta l’ammissione delle prove.

Le circostanze affermate nel ricorso di primo grado erano del tutto generiche- imprecisate nel tempo, nella frequenza, nella durata, nella qualità degli interlocutori- e quand’anche date per acquisite, valevano al più a provare turbamenti soggettivi sostenuti dalle stesse affermazioni degli interessati, come tali non aventi rilievo di prova.

Quanto al danno esistenziale, il pregiudizio era stato parimenti esposto in ricorso in modo del tutto generico; soltanto in appello gli eredi del lavoratore avevano dedotto che l’aver appreso che molti colleghi avevano contratto gravi patologie aveva determinato una modifica in peius del vivere quotidiano, peraltro senza alcuna individuazione degli effettivi cambiamenti fatta eccezione per la necessità del congiunto di sottoporsi ad esami clinici e controlli medici, circostanze anch’ esse dedotte inammissibilmente per la prima volta.

che avverso la sentenza hanno proposto ricorso D.M., D.R. e P.M., quali eredi di D.M.S., articolato in due motivi, cui ha opposto difese con controricorso la società NUOVO PIGNONE spa;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. che le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parti ricorrenti hanno dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 -violazione e falsa applicazione degli artt., 2,3 e 32 Cost., degli artt. 2043, 2059, 2087 e 2727 c.c. e ss., del D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5, del D.P.R. n. 181 del 2009, art. 1, per avere la Corte d’Appello negato il diritto al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale, ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni.

Con il motivo si assume che la sentenza impugnata – che aveva ritenuto omessa la allegazione di specifici elementi oggettivi da cui ricavare il peggioramento della propria vita e la genericità e comunque la irrilevanza dei capitoli di prova- non considerava che le allegazioni contenute in ricorso erano puntuali (i dipendenti avevano svolto le loro mansioni per l’intero periodo lavorativo in un ambiente inquinato e la consapevolezza di ciò e l’aver visto morire i numerosi colleghi di lavoro aveva generato incertezza del proprio vivere; la apprensione iniziale era degenerata in angoscia ed in prostrazione fisica e morale). La ctu ambientale aveva dimostrato che i lavoratori di NUOVO PIGNONE avevano operato in un ambiente altamente inquinato; la possibilità di ammalarsi ed il decesso dei colleghi erano divenuti argomento di discussione quotidiano e generalizzato. Le allegazioni dimostravano, dunque, il danno attraverso presunzioni semplici. La Corte di merito nel dare rilievo alla mancata allegazione di una malattia psichica aveva operato una indebita sovrapposizione tra il danno biologico ed i danni morale ed esistenziale;

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 -violazione degli artt. 2087,2059 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale travisato quanto allegato nel ricorso di primo grado, ritenendo essere domanda nuova la allegazione della esistenza dello stato psicologico del de cuius.

I ricorrenti hanno assunto di avere allegato già nel primo grado i timori del proprio congiunto per le possibili conseguenze della esposizione professionale ed il peggioramento delle sue abitudini di vita, come dai passi riportati in nota alli odierno ricorso;

che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto la mancanza di prova del danno morale e del danno esistenziale per la mancata allegazione di circostanze obiettive, dotate di un sufficiente grado di specificità, sintomatiche di tale danno.

Tale ratio decidendi è immune dalle censure mosse in ricorso.

Le questioni poste con il motivo sono state già esaminate da questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2017 n. 27324 ed in epoca più recente dalle ordinanze nn. 32663,31784, 31785, 31786, 31787, 31788, 31789, 31789, 31790 e 31791 del 2018 e dalle sentenze numeri 4615, 4616, 4673, 5747, 6260,6339 del 2019, che hanno respinto analoghi ricorsi proposti da altri lavoratori della società odierna controricorrente, ai cui principi in questa sede si intende assicurare continuità.

Giova premettere che questa Corte nell’arresto a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 n. 26972, nel definire la consistenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, ha respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno- evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa. Ha osservato che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.

Le Sezioni Unite hanno dunque precisato che mentre per il danno biologico l’accertamento medico legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non-biologico, relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, comunque, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 cent. cit.).

La Corte territoriale, dunque, non ha negato la rilevanza delle presunzioni ai fini della prova del danno non-biologico ma ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.

Appare, pertanto, corretto in punto di diritto il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato come la mancata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni.

Tra le possibili circostanze indizianti la cui allegazione ha ritenuto carente, la sentenza impugnata, diversamente da quanto denunziato in ricorso, non ha indicato le malattie psicosomatiche insorte (che hanno autonoma valenza di danno risarcibile per violazione dell’art. 32 Cost. piuttosto che rilievo indiziante); in premessa la Corte territoriale ha anzi correttamente ribadito il principio della risarcibilità del danno morale soggettivo anche in mancanza di una lesione della integrità psicofisica. Il complessivo iter argomentativo appare, dunque, corretto in punto di diritto e chiaramente fondato non sulla inammissibilità della prova per presunzioni ma sulla genericità delle allegazioni indizianti.

Tanto premesso in diritto, il giudizio di fatto circa la genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova e circa la loro inidoneità al raggiungimento della prova non è impugnabile in questa sede di legittimità con la deduzione del vizio di violazione di norme di diritto ma unicamente con la denunzia di un vizio di motivazione.

Tuttavia nella fattispecie di causa il giudizio di genericità delle allegazioni resta non più contestabile, per la preclusione alla deducibilità del vizio di motivazione di cui all’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, trattandosi di giudizio conformemente reso nei due gradi di merito.

A ciò si aggiunga che gli attuali ricorrenti, per quanto affermato in sentenza e non impugnato, non avevano neppure reiterato in appello la richiesta della prova testimoniale non ammessa nel primo grado.

Il secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia il vizio di travisamento delle risultanze processuali, censura la statuizione di novità delle allegazioni di fatto contenute nell’atto di appello del lavoratore in punto di danno. La censura è infondata, avendo la Corte correttamente evidenziato in punto di diritto che nell’atto di appello erano stati allegati fatti (la sottoposizione del lavoratore a numerosi esami clinici e visite mediche), che non erano stati allegati nel ricorso introduttivo, con il conseguente verificarsi delle preclusioni istruttorie.

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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