Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30641 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30641 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 5766-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FLLI DI GREGORIO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA
PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato OLINTO
RAFFAELE VALENTINI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 2811/11/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 2811/11/2015, depositata il 21dicembre 2015, la CTR
della Puglia accolse l’appello proposto dalla società F.11i Di Gregorio
S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della
CTP di Bari, che aveva invece rigettato il ricorso della contribuente
avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno
2008.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la società con
controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della 1. n. 212/2000, 42 del
d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha
escluso che potesse nella fattispecie in esame concretizzarsi legittima
motivazione dell’atto impositivo per relationern al processo verbale della
Ric. 2016 n. 05766 sez. MT – ud. 05-10-2017

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FATTO E DIRITTO

Guardia di Finanza, perché ad esso non allegato, né essendone stato
trascritto il contenuto essenziale, neppure potendo considerarsi utile il
deposito dello stesso processo verbale di constatazione in uno alle
controdeduzioni dell’Ufficio.
Il motivo è manifestamente fondato.

ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione
dell’Amministrazione finanziaria, non solo è dato atto dell’allegazione
all’atto impositivo della segnalazione proveniente dalla Direzione
Regionale Entrate Campania — Ufficio Antifrode, ma ne è riportato il
contenuto essenziale, nel senso che dalla verifica effettuata presso
terzo, la Novi Legno di Noviello Salvatore, è risultato che quest’ultima
ha emesso per l’anno 2008 fatture per forniture a favore della F.11i Di
Gregorio S.r.l. per € 105.000,000 e che, risultando di fatto dalla citata
segnalazione la suddetta Novi Legno di Noviello Salvatore soggetto
inesistente, si è disconosciuta da parte dell’Ufficio la legittimità
dell’IVA portata in detrazione sulle relative operazioni per € 21.000,00.
Ne consegue, quindi, che, diversamente da quanto ritenuto dalla
decisione in questa sede impugnata, l’atto impositivo soddisfa il
requisito motivazionale per relationem alla succitata segnalazione.
Segnatamente, in questa sede, va ribadito l’orientamento espresso da
questa Corte (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2017, n.
17260), secondo il quale, «in tema di IVA, in ipotesi di fatture che
l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o
soggettivamente inesistenti, l’accertamento, ai sensi degli artt. 39,
comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R.
n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’utilizzabilità dei
medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei
Ric. 2016 n. 05766 sez. MT – ud. 05-10-2017
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Come si rileva dal contenuto dell’avviso di accertamento riportato, in

confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale
onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico,
dall’ordinamento tributario, in sede di mera raccolta degli elementi di
prova».
La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detto principio, va

secondo, e la causa rimessa per nuovo esame alla Commissione
tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, che,
nell’attenersi al principio di diritto quale sopra trascritto, provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione,
cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

quindi cassata in accoglimento del primo motivo, restando assorbito il

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