Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30640 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19073-2009 proposto da:

L.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MASULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCALIGINA PIETRO, giusta mandato

alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 48/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

30.12.08, depositato il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che L.R. ricorre avverso il decreto della corte d’appello di Potenza del 12 marzo 2009 che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001;

che il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, dall’art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della legge cit. alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura art. 360 c.p.c., ex n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;

che nella specie il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto e che, pertanto, il ricorso può essere discusso in camera di consiglio;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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