Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30640 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30640 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 5223-2016 proposto da:
SOCIETÀ EDILIZIA TRIS SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GABRIELLA DI CESARE;
– ricorrente contro
COMUNE ROSETO DEGLI ABRUZZI;
– intimato avverso la sentenza n. 700/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il
14/07/2015;

E

Data pubblicazione: 20/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 700/1/15, depositata il 14
luglio 2015, non notificata, accolse l’appello proposto dal Comune di
Roseto degli Abruzzi nei confronti della Società Edilizia Tris S.r.l.
avverso la sentenza della CTP di Teramo, che aveva parzialmente
accolto il ricorso proposto dalla contribuente, avverso avviso di
pagamento per TARES per l’anno 2013.
La CTR ritenne che la contribuente, essendo titolare dall’anno 2000 di
licenza annuale per l’esercizio di attività di “villaggio turistico —
campeggio”, non avesse titolo per beneficiare della riduzione tariffaria,
viceversa riconosciuta dal giudice di primo grado.
Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato Comune non ha svolto difese.
Con il primo motivo la contribuente denuncia «omessa motivazione su
un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione
dell’art. 17, commi 4 e 5 L.R. n. 16/2003; violazione degli artt. 62
comma 2 e 66 comma 3 lett. c) d.lgs. 507/1993; d. lgs. 507/1993 in
riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. e agli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.
Ric. 2016 n. 05223 sez. MT – ud. 05-10-2017
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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

Violazione e /o falsa applicazione delle norme e dei principi
concernenti la materia. Disparità di trattamento», lamentando
essenzialmente che il giudice tributario d’appello non avrebbe tenuto
conto della circostanza, emersa dagli atti, che con decorrenza dal 2004
la contribuente aveva comunicato all’ente impositore la propria

la facoltà di cui all’art. 17, comma 5, della Legge della Regione
Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16 e successive modifiche.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell’art. 72 d.
lgs. 507/1993, con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c.», assumendo che
la sentenza impugnata non avrebbe rilevato l’eccepita decadenza
dell’ente dalla pretesa impositiva, oggetto di specifico motivo
d’impugnazione.
Va in ordine logico esaminato con proprietà il secondo motivo.
Esso deve essere ritenuto inammissibile. Di là anche dall’erroneo
riferimento al parametro normativo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
per la deduzione del vizio di violazione e /o falsa applicazione di
norma di diritto, la sentenza resa dalla CTP nel merito circa il quantum
della pretesa impositiva postula una pronuncia implicita di rigetto
dell’eccezione di decadenza, avverso la quale la contribuente, vincitrice
in primo grado solo sulla domanda subordinata di riduzione della
tariffa, avrebbe dovuto proporre appello incidentale, ciò che non
risulta essere stato fatto dall’odierna ricorrente.
Il primo motivo, pur contenendo censure multiple, può essere ritenuto
ammissibile (cfr. Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100), essendo
enucleabile l’esame autonomo di ciascuna censura.
Risulta, in particolare, manifestamente fondato, pur nell’improprietà
della sua formulazione terminologica dinanzi testualmente riportata, il
motivo articolato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per
Ric. 2016 n. 05223 sez. MT – ud. 05-10-2017
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volontà di effettuare la chiusura per il periodo di sei mesi, esercitando

omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio,
relativo all’avvenuta comunicazione da parte della società al Comune di
avvalersi della facoltà prevista, dietro semplice comunicazione all’ente
(indicata come acquisita al protocollo del Comune in data 11 febbraio
2004 al n. 904), dall’art. 17, commi 4 e 5, della Legge della Regione

n. 44 del 28 dicembre 2011, di esercitare, anno per anno, la chiusura
per un periodo di sei mesi, corrispondente al periodo di chiusura
massima consentito per gli esercenti che risultino essere titolari di
licenza annuale.
Tale fatto storico – in grado di determinare il diverso esito della
controversia nel senso della conferma del diritto della società ad
usufruire della riduzione tariffaria, alla stregua del combinato disposto
dell’art. 66, comma 3, lett. c) del d. lgs. n. 507/1993 e dell’art. 17
commi 4 e 5 della 1. Regione Abruzzo n. 16/2003, dovendo
interpretarsi la norma di rango secondario (art. 12 del regolamento
comunale TARSU all’epoca vigente) anche alla luce della succitata
norma di legge regionale – non risulta essere stato oggetto di
considerazione alcuna da parte della sentenza impugnata (cfr. Cass.
sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme).
Il motivo deve essere, pertanto, ritenuto manifestamente fondato.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione al
motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla CTR dell’Abruzzo in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiarato
inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia la causa alla CTR dell’Abruzzo in diversa
Ric. 2016 n. 05223 sez. MT – ud. 05-10-2017
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Abruzzo n. 16/2003, come sostituito dall’art. 115 della legge regionale

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del

giudizio di legittimità.

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