Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3064 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.S., DI.MA.Sa., D.M.D., D.

M.F., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, per

legge domiciliati nella Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma in data

14 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” D.M.S., Di.Ma.Sa., D.M.D. e D. M.F. hanno proposto ricorso per cassazione il 24 settembre 2007 sulla base di cinque motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 14 settembre 2006 con cui veniva dichiarata inammissibile la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 dl 2001, per il ritardo in una causa di lavoro promossa per il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su prestazioni assistenziali corrisposte in ritardo.

Il Ministero non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile la domanda di equo indennizzo rilevando che la domanda non era tempestiva, essendo stata azionata ben oltre il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato del procedimento principale, conclusosi con sentenza del 6 marzo 1998, a nulla rilevando che fosse pendente il giudizio per la quantificazione della sorte illiquida.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si censura che la Corte di merito abbia affermato l’autonomia del giudizio di quantificazione della sentenza.

Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23396) ha già statuito che il processo di cognizione e quello successivo di quantificazione sono diversi ed autonomi: è pertanto da escludere che il dies a quo di decorrenza del termine semestrale resti inoperante – pur dopo la definitività, per consolidazione nel giudicato, della decisione che conclude il giudizio di cognizione della cui irragionevole durata ci si dolga – durante la pendenza del successivo giudizio di quantificazione delle somme recate dalla sentenza di condanna generica o di accertamento.

Gli ulteriori motivi, con cui si censura il mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00, sono inammissibili , perchè attengono ad un profilo ulteriore – quello della quantificazione del risarcimento del danno – il cui esame presupporrebbe l’avvenuto riconoscimento della violazione della ragionevole durata del processo presupposto”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;

che il ricorso va di conseguenza rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere a-dottata, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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