Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3064 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3064 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 28454-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, GR 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PLANET SOLAR FITNESS DI VALLEFUOCO BIAGIO & Co.
S.A.S.(già di CAIAZZO ROSSANA) IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso la sentenza n. 4115/33/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/05/2016;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la rela’zione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Don. ENRICO
N1ANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 10 novembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 15966/33/14 della
Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il
ricorso della Planet Solar Fitness di Vallefuoco Biagio & C. sas, già di
Caiazzo Rosanna, contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA ed altro
2007. La CTR osservava in particolare che non potevasi condividere la
ragione di accoglimento del ricorso originario della società
contribuente addotta dal primo giudice, poiché nel caso di specie, non
trattandosi di avviso di accertamento derivante esclusivamente dallo
scostamento del reddito dichiarato da quello previsto dallo studio di
settore, il contraddittorio endoprocedimentale non si poneva quale
presupposto di validità formale dell’atto impositivo impugnato.

Nvvero la ileciiotic ha proposto ricorso per ca.ssayione 1′ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
In via preliminare d’ufficio deve essere rilevata la nullità della sentenza
impugnata e dell’intero procedimento, poiché allo stesso non hanno
partecipato i soci della Planet Solar Fitness sas.
N’a infatti ribadito che:
-«In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
Ric. 2016 n. 28454 sez. MT – ud. 10-01-2018
– 2-

Rilevato che:

delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società,
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in

devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non
può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto
di essi» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 01);
-«L’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale,
non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale,
potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17,
comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo
l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n.
917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel
giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società» (Sez. U,
Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713 — 01; conforme, Sez.
U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 01);
-«L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di
persone, se autonomamente operato, non determina, in caso
d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti
dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente
proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte
dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo
dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non
sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso
specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus
Ric. 2016 n. 28454 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti

processus” per l’inscindibilità delle due situazioni» (Sez. 5, Sentenza n.
26071 del 30/12/2015, Rv. 638421 – 01).
Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata,
con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.
PQM

rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 10 gennaio 20
Il Pr4. ente
lo

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA