Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3064 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3457/2016 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA,

presso lo studio dell’Avvocato GUSTAVO FRANCESCO BARBANTINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato LORENZO

ANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato NICOLA

MARCONE;

– controricorrente –

e contro

IMPRESA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN PROPRIO E QUALE

MANDATARIA ATI CON SPA C.S.; BANCA POPOLARE MILANO SOC

COOP A R.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il giudice istruttore della causa n. 44906 del 2013 del Tribunale di Roma, promossa da Impresa s.p.a., in proprio e quale mandataria dell’ATI con la C.S. s.p.a., contro la RFI s.p.a. e la Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., con tre decreti in data 4 giugno 2015, ha liquidato al c.t.u. ing. O.S. gli importi di Euro 39.000, Euro 44.0000 ed Euro 40.500 per onorari ed Euro 1.170, Euro 1.100 ed Euro 1.179 a titolo di rimborso spese;

che avverso detti decreti ha proposto opposizione la RFI s.p.a., chiedendo la riduzione del compenso attribuito al c.t.u., in particolare lamentando che erano stati violati i principi di unicità e omnicomprensività degli onorari del c.t.u.;

che l’ing. O., premessa la complessità dell’incarico ricevuto, ha chiesto il rigetto dell’opposizione avversaria ovvero la liquidazione dei diversi compensi ritenuti di giustizia;

che il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, in riforma dei decreti di liquidazione, ha liquidato al c.t.u. ing. O., in relazione all’incarico conferitogli, la somma di Euro 13.125,66 per onorari, oltre accessori, condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di opposizione;

che il Tribunale ha motivato rilevando che l’indagine affidata al consulente concerneva essenzialmente la fondatezza delle riserve formulate nel corso dell’esecuzione di un appalto per lavori relativi ad una linea ferroviaria e che l’esame delle riserve afferiva ad un unico incarico, conferito al fine di accertare l’ammontare degli importi spettanti ad un appaltatore quali maggiori costi relativi ad un unico appalto;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale l’ O. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 gennaio 2016;

che, tra gli intimati, la Rete Ferroviaria Italiana ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è – come eccepito dalla controricorrente – inammissibile, sia per l’omissione del motivo per il quale è stata chiesta la cassazione dell’ordinanza impugnata (il ricorrente deduce, genericamente, un vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto: cfr. Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18421), sia per la carenza sotto il profilo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, stante l’omessa indicazione dei quesiti posti al c.t.u.;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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