Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30638 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 27/11/2018), n.30638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16671-2(117 proposto da:

TECNOFIN MILIZIA S.R.L. a SOCIO UNICO P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO PINNA;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA SANNA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 142/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Tecnofin Edilia s.r.l. la sentenza n. 142/2016 della Corte di Appello di Cagliari con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso della parte intimata S., che ha – a sua volta – proposto ricorso incidentale basato su un motivo.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, deve riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari, rigettando la domanda di pagamento in favore della Tecnofin Edilizia dell’indennità ex art. 1651 c.c. di Euro 9.553,40 e provvedendo – di conseguenza – a rideterminare le spese del doppio grado del giudizio con compensazione delle spese (a carico del S., maggiormente soccombente). Il Tribunale di prima istanza aveva, invece, condannato quest’ultimo odierno contro ricorrente al pagamento della maggior somma di Euro 20mila, inclusivi del saldo per i lavori eseguiti in proprio favore dalla predetta S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1671 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente lamenta, nella sostanza, la pretesa erroneità della decisione oggi gravata innanzi a questa Corte quanto alla negazione del diritto dell’appaltatore ad ottenere il ristoro del mancato guadagno.

1.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte e comporta l’accoglimento, in punto, del ricorso in esame.

L’impugnata sentenza -rifacendosi ad orientamento di questa Corte (Cass. 1824972016 e Cass. 3198/2016) ha ritenuto che la società appaltatrice, odierna ricorrente, non aveva “nè allegato, nè dimostrato quali spese avrebbe dovuto sostenere per realizzare lavori residui”, così rendendo inoperativa la previsione della detta indennità proprio ai sensi del disposto della norma, ex art. 1671 c.c., oggi invocata.

Senonchè la liquidazione della indennità in oggetto non poteva essere negata per la semplice citata considerazione della Corte territoriale.

Infatti la liquidazione di indennità ex art. 1671 c.c., così come richiesta in atti, andava accordata o meno sulla base di un compiuto equo apprezzamento delle circostanze di fatto della fattispecie con riferimento anche all’aspetto del lucro cessante.

Va, al riguardo, affermato il principi per cui l’omessa valutazione di tale profilo sostanzia una violazione dell’art. 1671 c.c.in relazione all’invocato art. 360 c.p.c., n. 3.

2.- Col motivo del ricorso. Incidentale si lamenta l’erroneità nel computo della quota di spese del doppio grado del giudizio di merito addossate – all’esito della anzidetta compensazione parziale – al S. quale parte maggiormente soccombente.

Il motivo ed il ricorso stesso incidentale devono ritenersi assorbiti.

3.- All’accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione dell’impugnata sentenza e il rinvio, come in dispositivo, della controversia affinchè la stessa sia decisa in ossequio al principio innanzi affermato.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA