Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30637 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio

dell’Avvocato GOBBI LUISA, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CAROLLO FULVIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– Intimato –

avverso il decreto n. cron. 368 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

10/02/2009, depositato il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.G., con ricorso del 6 luglio 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Trento depositato in data 4 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso Per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 1.750,00;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 3.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 30 dicembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., asseritamente titolare del diritto al risarcimento dei danni da infortunio stradale aveva proposto -con citazione del 30 maggio 2001 – la relativa domanda dinanzi al Giudice di pace di Vicenza; b) il Tribunale di Vicenza, competente per materia, aveva deciso la causa con sentenza 1 settembre 2008;

che la Corte d’Appello di Trento, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in sette anni e quattro mesi la durata complessiva del processo ed aver detratto tre anni di durata ragionevole dello stesso – ha liquidato l’indennizzo dovuto per i residui quattro anni e quattro mesi in Euro 1.750,00, sulla base di un indennizzo annuo pari ad Euro 500,00, tenuto conto dell’estrema esiguità della posta in gioco, ben al di sotto di L. dieci milioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, viene criticata la determinazione del quantum di indennizzo, palesemente inferiore ai parametri individuati dalla Corte EDU;

che il ricorso merita accoglimento, in quanto i Giudici a quibus hanno determinato un indennizzo eccessivamente ridotto rispetto ai parametri seguiti da questa Corte;

che infatti, secondo consolidato orientamento, questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di sette anni e quattro mesi circa, sicchè – detratti tre anni di durata ragionevole di tale processo – residuano quattro anni e quattro mesi circa di durata irragionevole indennizzabile;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 3.250,00 per i quattro anni e quattro mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

– che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 3.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dell’Avv. Fulvio Carollo, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dello stesso Avv. Carollo, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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