Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30636 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 102,

presso lo studio dell’avvocato MAZZA LEONARDO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO;

– intimato –

avverso il decreto n. 287 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, depositato

il 19/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che E.R., cittadino della (OMISSIS), con ricorso del 21 dicembre 2007, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Grosseto, avverso il decreto del Giudice di pace di Grosseto in data 19 ottobre 2007, con il quale il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Grosseto in data 27 ottobre 2006, con il quale era stata ordinata l’espulsione del ricorrente, per ingresso illegale nel territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a);

che il Prefetto di Grosseto, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il Giudice a quo, per quanto in questa sede ancora rileva, ha respinto il motivo del ricorso – con in quale il ricorrente aveva denunciato la nullità del decreto di espulsione, in quanto redatto esclusivamente in lingua italiana, di cui egli non aveva sufficiente conoscenza ed in quanto notificatogli con una traduzione in lingua inglese a lui sconosciuta, senza che fossero stati indicati i motivi che avevano indotto la scelta della lingua inglese tra quelle veicolari -, affermando che: a) nel caso di specie, il ricorrente comprende e parla la lingua italiana, ciò risultando dal documento emesso, già nel 2001, dalla Questura di Grosseto e d’altra parte la conoscenza della lingua deve presumersi anche dalla circostanza che egli viva e lavori in Italia da oltre sedici anni, vi abbia instaurato, per sua stessa ammissione, “interessi e saldi legami affettivi” ed abbia una patente di guida italiana, per il cui conseguimento deve aver superato un esame composto anche da una prova teorica di lingua italiana; b) le circostanze di fatto in merito alla durata del soggiorno, alla condotta ineccepibile ed all’attività lavorativa dello straniero costituiscono elementi del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i tre motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo:

a) che, nella specie, l’uso della lingua italiana nel decreto di espulsione è radicalmente illegittimo, in quanto il ricorrente è di nazionalità e lingua (OMISSIS), ed in quanto l’uso della consueta formula dell’impossibilità di reperire un interprete di lingua (OMISSIS), conosciuta dall’interessato è di mero stile; b) che la motivazione del decreto impugnato è palesemente illegittima, laddove deduce la conoscenza della lingua italiana dalla conoscenza dei caratteri dell’alfabeto latino (effettuata da altro soggetto) e dalla sottoscrizione del passaporto con tali caratteri (non arabi); c) che, nella specie, sussisterebbe una causa di esonero dalla responsabilità di forza maggiore, perchè il ricorrente si era allontanato dal territorio italiano per assistere la propria madre, gravemente ammalata, ed era stato costretto al reingresso clandestino in Italia, per aver chiesto ed atteso invano per lungo tempo il necessario permesso;

che il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto – come emerge chiaramente dal contenuto dei motivi di censura – le critiche formulate sono inequivocabilmente estranee alla fattispecie in esame;

che, infatti, dal decreto impugnato emerge che il ricorrente è cittadino turco e comprende bene la lingua italiana – conoscenza desunta da ben individuate e precisate circostanze -, mentre il ricorso fa riferimento a cittadino pakistano ed a circostanze del tutto diverse da quelle poste a base della ratio decidendi dello stesso decreto;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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